Airola, nuove regole per bruciare i materiali agricoli
Con ordinanza n. 43 del 1 ottobre 2019 è stato disposto che su tutto il territorio comunale è consentita, fino a nuove disposizioni della regione Campania, la combustione sul luogo di produzione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco alle seguenti condizioni:
- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
- l’operazione deve svolgersi nelle giornate di assenza di vento e preferibilmente umide NELLA
FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 9:00 E LE ORE 12:00 ANTIMERIDIANE
E TRA LE ORE 15:00 E LE ORE 17:00 POMERIDIANE.
- La zona su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci
ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco;
- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli
stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri,
priva di residui vegetali;
- rimane vietata la combustione di materiali e sostanze diverse dagli scarti di vegetali indicati
nella presente ordinanza;
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, salvo quando previsto dal Codice Penale, dagli artt. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006 o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art.7- bis del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall’art. 6 comma 1 della L. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ovvero € 50,00. La Polizia Municipale, il Comando Carabinieri Forestali e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza.