Al via le domande per la riduzione del 50% dei contributi per nuovi commercianti e artigiani

Le domande devono essere presentate sul portale agevolazioni dell'Inps

Redazione
Al via le domande per la riduzione del 50% dei contributi per nuovi commercianti e artigiani

Al via le domande per la riduzione del 50% dei contributi per nuovi commercianti e artigiani. L’INPS, con il Messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025, comunica che, a partire da oggi, è attiva la procedura per la presentazione delle domande di esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti.

La misura, prevista dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e recepita dall’Istituto con la circolare n. 83 del 24 aprile del 2025, garantisce una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per un periodo di 36 mesi, a partire dall’anno di iscrizione.

L’agevolazione è rivolta ai titolari di nuove attività avviate nel corso del 2025. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando il modulo dedicato “Riduzione 50% ART-COM 2025”.

L’accesso al servizio avviene autenticandosi con credenziali digitali SPID (Livello 2), CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso:

Imprese e Liberi Professionisti > Esplora Imprese e Liberi Professionisti > Strumenti > Vedi tutti > Portale delle Agevolazioni > Utilizza lo strumento.

In questa fase iniziale, l’accesso è consentito con profilo “cittadino” e “consulente/commercialista”. Ulteriori estensioni dei profili abilitati saranno comunicate con un messaggio successivo.

Il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come descritto nella Circolare INPS n. 83 del 2025, nonché il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis alle imprese come previsto dal Regolamento UE n. 2831 del 2023.

Si precisa, inoltre, che l’agevolazione mantiene validità anche in caso di variazione della posizione aziendale, senza necessità di una nuova istanza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS n. 83 del 2025 e il messaggio n. 2449 dell’8 agosto 2025 disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto.