Bonus di 100 euro al mese anche ai disoccupati e ai neogenitori

Redazione
Bonus di 100 euro al mese anche ai disoccupati e ai neogenitori
100 euro falsi, 19enne nei guai

Bonus di 100 euro al mese anche ai disoccupati e ai neogenitori. All’inizio erano 80 euro al mese, poi sono diventati cento. E’ il famoso “bonus Renzi” che l’ultima legge di Bilancio ha incrementato, alzando il tetto massimo di reddito per averne diritto e  ampliandone la platea.

 Disoccupati

Da questo mese l’Inps lo erogherà anche ai disoccupati che già percepiscono la Naspi (l’indennità di disoccupazione), la Dis-Coll e l’indennità di disoccupazione agricola (DS AGRI).

Vi rientra anche la  mobilità ordinaria prevista dal Fondo del Trasporto Aereo. Vengono compresi  l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo; crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia.

Ed ancora i cento euro verranno erogati a chi percepisce lì indennità di maternità per congedo obbligatorio. Stessa cosa vale per il congedo obbligatorio del padre e per lì assegno per le attività socialmente utili. Infine rientrano anche le  indennità di tirocinio.

Non è necessario fare domanda

Per ottenerlo non bisogna fare nulla, non è necessario presentare alcuna domanda. L’Inps lo erogherà  in maniera automatica, una volta verificati i requisiti, ai disoccupati.

Stessa cosa farà per i lavoratori dipendenti il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta. L’importo, che al massimo è di 100 euro al mese (quindi 1.200 euro all’anno), decresce all’aumentare del reddito e non concorre alla formazione del reddito stesso ai fini Irpef.

Bonus massimo

Per ottenere il bonus massimo 100 euro non bisogna superare 28mila euro di reddito annuo. Alla fascia di reddito compresa tra 28mila a 35mila euro vengono  erogati 80 euro.

Il bonus poi decresce nella soglia di reddito compresa tra 35mila e  40mila euro. Non rientra nel calcolo del reddito complessivo quello  dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Si  tiene conto invece  della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati.