Cervinara: disposizioni del commissario prefettizio per contrastare l’epatite A
Consigli per evitare l'estendersi del focolaio
Cervinara: disposizioni del commissario prefettizio per contrastare l’epatite A. VISTA la nota della Regione Campania – ASL Avellino, prot. n. ASLAV-0032676-2026 del 20/03/2026, acquisita al protocollo dell’Ente n. 0004125 del 20/03/2026, con la quale si segnala un aumento dei casi di epatite A nel territorio campano e si raccomanda il rafforzamento delle misure di prevenzione;
CONSIDERATO che:
– l’epatite A (HAV) è una malattia infettiva a trasmissione oro-fecale;
– il contagio può avvenire attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati o per contatto diretto con soggetti infetti;
– la prevenzione si fonda essenzialmente sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza alimentare;
RITENUTO necessario adottare misure urgenti a tutela della salute pubblica, al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio sul territorio comunale;
VISTI:
– l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
– l’art. 32 della Legge n. 833/1978;
– il D.Lgs. 31/2001 (acque destinate al consumo umano);
– le competenze del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;
ORDINA
A tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi;
RACCOMANDA
A tutta la popolazione
– di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
– di seguire le indicazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di
contrarre l’Epatite A (Allegato 1).
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia:
– resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
la trasmissione a:
– ASL Avellino;
– Prefettura di Avellino;
– Forze dell’Ordine;
– Dirigenti scolastici del territorio;
– Divulgazione a mezzo stampa.
AVVERTE
che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente;
che, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 7-bis
del D.Lgs. 267/2000;
INFORMA
che contro la presente ordinanza è ammesso:
– ricorso al TAR entro 60 giorni
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Cervinara lì 20-03-2026 Il Commissario Straordinario
dott. Guerra Salvatore