Cervinara, due giovani assolti dal reato di rapina

Il Caudino
Cervinara, due giovani assolti dal reato di rapina

La Corte di Appello di Napoli – 1 Sezione Penale – presieduta dalla Dottoressa Marotta, ha assolto dal reato di rapina impropria Mazzia Pasquale, difeso dall’avv. Francesco Perone, e D’Amore Domenico, difeso dall’Avv. Rolando Iorio. I due giovani, originari di Cervinara, erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Napoli alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per essersi impossessati di un’autovettura Fiat Uno parcheggiata in una zona periferica della città. Insieme a loro era stato condannato alla pena di anni due e giorni venti di reclusione Pietrovito Pietro, anch’egli originario di Cervinara e difeso dall’Avv. Iorio. I fatti risalgono al 9 aprile 2014. Secondo l’Accusa, i tre, immediatamente dopo essersi impossessati dell’autovettura, non si sarebbero fermati all’alt intimatogli dalla Polizia, che solo dopo un lungo inseguimento ed in seguito all’intervento di un’altra pattuglia, riusciva a bloccare l’auto, ma non i fuggitivi, i quali continuavano la loro corsa a piedi e solo dopo una accesa colluttazione venivano definitivamente bloccati e tratti in arresto. La Corte di Appello di Napoli ha, tuttavia, condiviso la tesi degli avvocati Perone e Iorio, i quali dopo aver dimostrato che l’autovettura rapinata a Napoli era, in realtà, già stata oggetto di furto otto giorni prima nel Comune di Rotondi, sono anche riusciti a dimostrare l’estraneità del Mazzia e del D’Amore al suddetto furto. In buona sostanza, venuta meno la rapina impropria, non configurabile a distanza di otto giorni dall’originario impossessamento dell’autovettura, la Corte di Appello ha ritenuto responsabile del furto soltanto Pietrovito Pietro, assolvendo gli altri due imputati da tale reato e condannandoli, unitamente al Pietrovito, solo per resistenza a pubblico ufficiale. Le pene si sono così cospicuamente ridotte sia per Pietrovito, condannato ad un anno di reclusione, sia per Mazzia e D’Amore, condannati per la sola resistenza, alla pena di sei mesi di reclusione che, tuttavia, non dovranno scontare essendo stato concesso loro anche il beneficio della pena sospesa.