Cervinara, il Consiglio di Stato: “Scheda ballerina? Argomento non convincente”
La sentenza del Consiglio di Stato era molto attesa a Cervinara, non solo dai “politici” quanto anche dai cittadini comuni.
Ricordiamo che la terza Sezione del Consiglio di Stato ha deciso un ritorno alle urne limitatamente solo per le sezioni 7 e 12 confermando, dunque, quanto aveva già deciso lo scorso giugno il Tar di Salerno.
E’ interessante comunque scorrere la sentenza e leggere i motivi che hanno indotto il giudice a questa decisione. Chi scrive, ovviamente, non è un esperto di diritto ma un cronista che riporta fatti. E nella sentenza, ad esempio, c’è scritto chiaro e tondo che “non può non pesare la la ricostruzione dei fatti, così come accertati nel corso dell’indagine penale”.
Il magistrato poi continua: “In sostanza, dalla lettura della richiesta di archiviazione n. 1359/16 del 17 marzo 2016 della Procura di Avellino emerge che non vi sono elementi per ritenere che Taddeo Francesco abbia sottratto le schede elettorali dal seggio e che le stesse si potessero realmente trovare presso la sua abitazione. Dalla richiesta di rinvio a giudizio del 19 maggio 2016 emerge piuttosto che i sigg.ri Passariello, Clemente, e Crisci, ossia coloro che avevano denunciato i fatti, avrebbero invece essi stessi illecitamente sottratto, dopo la consegna al comune, le schede, accusando ingiustamente Taddeo, proprio al fine di invalidare le elezioni”.
Il giudice comunque spiega: “E’ evidente che si tratta di accertamenti ancora sub iudice che nulla di certo e definitivo possono rappresentare ai fini del giudizio amministrativo. Tuttavia essi quantomeno valgono, qualunque sia il loro epilogo, a depotenziare la tesi – centrale nelle argomentazioni degli appellanti – dell’utilizzazione fraudolenta da parte dei vincitori, di un sistema deliberatamente teso a pilotare il voto (cd sistema della scheda ballerina). (lettera G punto 2)”
Ancora più chiaro è il magistrato sulla scheda ballerina: “4.Superata l’eccezione, tuttavia, deve constatarsi, nel merito della censura, che gli argomenti utilizzati dagli appellanti non sono affatto convincenti. 5.Il semplice sospetto dell’utilizzo di un sistema fraudolento, se non corroborato da specifici elementi oggettivi non raggiunge la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale” (Lettera H).