Cervinara: Imu da rivedere, Lengua “mette in mora” la Step

Redazione
Cervinara: Imu da rivedere, Lengua  “mette in mora” la Step
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Cervinara: Imu da rivedere, Lengua “mette in mora” la Step. Lengua incalza la Step. Il sindaco di Cervinara, l’avvocato Caterina Lengua,muove diverse osservazione alla Step, la società di riscossioni tributi, rispetto al criterio usato per far pagare l’Imu sui terreni. In buona sostanza, la prima cittadina, in base a diverse verifiche effettuate, chiede di rivedere il criterio di tassazione. Ma ecco lalettera dell’avvocato Lengua.

La missiva inviata alla Step

A seguito della notifica degli avvisi di accertamento per omesso/ insufficiente pagamento dell’IMU relativi alle annualità 2019-2020, molti cittadini si sono rivolti a questa Amministrazione mettendo in dubbio la legittimità degli stessi.

In particolare gli avvisi oggetto di contestazione e per i quali molti contribuenti si stanno preparando per presentare ricorsi in commissione tributaria, sono quelli relativi alle aree divenute fabbricabili in una fase successiva all’adozione del PUC e alle aree edificabili pertinenziali delle abitazioni principali.

I dubbi di legittimità si basano, prevalentemente, sulle seguenti considerazioni.

Anche a volere seguire il criterio della decorrenza della tassazione dalla mera adozione del PUC, ad avviso dei contribuenti gli atti di accertamento notificati non farebbero corretta applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art.3 Cost.) e capacità contributiva(art.53 Cost) in riferimento alla attualità della  potenzialità edificatoria  delle aree.

Invero, in tema di ICI/IMU,  con l’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Naturalmente siffatto criterio si applica unicamente ai terreni contemplati come edificabili nel PUC al momento della sua adozione, non anche a quelli che a tale data erano ancora agricoli.

Infatti, per i terreni divenuti edificabili a seguito della presentazione delle osservazioni, avvenuta evidentemente solo dopo l’adozione del PUC, l’edificabilità  dovrebbe decorrere dalla data di approvazione del PUC (12/02/2020) e non dalla data di adozione, in quanto nel PUC adottato tali terreni erano ancora qualificati come agricoli.

In altri termini, dal momento che la loro potenzialità edificatoria, rilevante ai fini della tassazione, non era prevista dallo strumento urbanistico adottato manca, per essi, fino alla data di approvazione del PUC, un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno.

Solo con l’approvazione del PUC i soggetti proprietari dei terreni oggetto di osservazione hanno acquisito una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante e quindi un indice di capacità contributiva tale da legittimare, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, la tassazione come area edificabile.

Sempre a parere , scrive ancora la prima cittadina, dei contribuenti resta da chiarire, peraltro, la determinazione del valore venale dei terreni al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per quanto riguarda le aree edificabili pertinenziali all’abitazione principale è giunta notizia che sarebbero stati emessi avvisi di accertamento applicando le novità di cui alla legge 160/2019 per anni precedenti al 2020.

Per effetto della citata Legge nr. 160/2019, un terreno edificabile è esentato dal pagamento dell’IMU come pertinenza dell’abitazione principale solo se accatastato unitariamente oppure “graffato” al fabbricato, come chiarito dalla circolare 1/DEF 2020. Tanto si applica, naturalmente, solo per il periodo successivo all’entrata in vigore della  legge.

Vecchio concetto civilistico

Quindi, per gli anni 2019 e precedenti, vale ancora il “vecchio” concetto civilistico di pertinenza in base al quale un terreno edificabile poteva essere considerato pertinenziale all’abitazione principale, e quindi esonerato dall’IMU (anche se con propri riferimenti catastali distinti), per il solo fatto di essere contiguo, a servizio ed ornamento del bene principale.

Alla luce delle predette considerazioni si chiede a codesto concessionario di controllare gli avvisi di accertamento emessi e di dare assicurazione a questa Amministrazione circa la loro legittimità intervenendo, se necessario, in autotutela con l’annullamento di eventuali avvisi illegittimi al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi.

I cittadini devono pagare le tasse dovute, conclude il sindaco Caterina Lengua,  ma occorre porre in essere ogni azione utile affinchè la tassazione sia percepita come giusta e permanga la fiducia nella correttezza dell’attività posta in essere da questa Amministrazione e dal suo concessionario.

Confidando nella vostra consueta collaborazione e in attesa di conoscere le vostre determinazioni si porgono cordiali saluti.