Cervinara: ordinanza contro gli incendi boschivi e per l’igiene urbana
Le regole che bisogna rispettare
Cervinara: ordinanza contro gli incendi boschivi e per l’igiene urbana. Il Sindaco di Cervinara Caterina Lengua comunica di aver adottato ordinanza su :
MISURE DI TUTELA DELL’IGIENE E DI PREVENZIONE PER INCENDI BOSCHIVI E NON BOSCHIVI SUTUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
Su Istruttoria eseguita dal Comando Polizia Locale
-Considerato che il fenomeno degli incendi è sovente provocato dall’uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati e calanchi allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea ;
-Dato atto che le condizioni metereologiche e climatiche dal mese di giugno vedono temperature elevate costituenti condizioni ad alto rischio per l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi ;
RICHIAMAI DIVIETI
vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 GIUGN0 2024 al 15 OTTOBRE 2024 :
- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti
- DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli:
– usare motori o fornelli che producano faville o brace;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– far brillare mine;
– fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo
mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
gettare fiammiferi o sigarette accese;
sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali
nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli.
O R D I N A
1) Disposizioni per i privati ;
ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela dell’igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
- Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicenti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo;
- Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta sia necessario.
2) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato diabbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione – dilarghezza non inferiore a 5 metri – lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitareche un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/oconfinanti.
3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusionedelle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno allasuperficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione,per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare cheil fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
4) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzionee conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei vialiparafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreniseminativi, pascoli, incolti e cespugliati.Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piantepresenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Sanzioni
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione – per cui non sia già prevista una specifica sanzione – è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.