CM Taburno: irregolarità nell’affidamento del servizio antincendio?
In una lettera indirizzata al Prefetto di Benevento, ai sindacati e a diversi enti, i consiglieri della Comunità Montana del Taburno dei comuni di Forchia, Cautano, Bucciano, Paolisi e Bonea denunciano irregolarità nella procedura per la individuazione di una Associazione di Volontariato per il supporto nello svolgimento del servizio di contrasto agli incendi boschivi per l’anno 2016. Ecco il testo della lettera.
“I sottoscritti membri del Consiglio Generale della Comunità Montana del Taburno si rivolgono agli Organi in indirizzo per sollecitare urgenti iniziative tese a garantire correttezza e trasparenza nella vicenda relativa alla “Individuazione di una Associazione di Volontariato per il supporto nello svolgimento del servizio AIB anno 2016” di cui alla procedura attivata con il deliberato in oggetto, AD OGGI NON PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DELL’ENTE e del quale non si conosce il contenuto, ricavato parzialmente dalla determina e dall’avviso.
Attraverso tale iniziativa l’organo esecutivo della Comunità Montana del Taburno sta deliberatamente eludendo le norme e le procedure previste dalla legge per le assunzioni dei forestali a tempo determinato e le norme per gli affidamenti di appalti di servizi di cui al D. Lgs. 50/2016.
Già in passato varie amministrazioni della Comunità Montana del Taburno erano salite agli onori della cronaca, anche giudiziaria, per essersi rese responsabili di illegittimità nelle procedure di assunzione di lavoratori precari che, spesso, avevano poi addirittura rivendicato “il diritto ad essere riassunti”.
All’epoca, le irregolarità riscontrate erano state segnalate dagli stessi Funzionari della Comunità Montana del Taburno, i cui comunicati agli organi di stampa avevano avuto strascichi anche dinanzi alla Magistratura.
Oggi, dopo che tale sistema clientelare era stato abbandonato, l’organo esecutivo della Comunità Montana del Taburno ci riprova! Riprova a percorrere la strada dell’illegittimità e della speculazione sui bisogni della gente, peraltro in tempi di maggiori ristrettezze economiche!
Questa volta, però, tenta di aggirare i vincoli imposti dalla legge per le assunzioni, attraverso l’affidamento ad una individuanda Associazione di Volontariato che consenta di operare assunzioni per chiamata diretta.
Le motivazioni che sarebbero alla base del ricorso a “tale procedura” sono da individuare, a leggere gli atti assunti, in una “urgente necessità determinata dallo stato di grave pericolosità per il periodo che va dal 14 luglio 2016 al 20 settembre 2016” … e nella circostanza che “il personale dipendente, per età e condizioni di salute non è sufficiente a svolgere le prestazioni che sono richieste dal contrasto agli incendi”.
E quando viene attivata la procedura? Proprio il 14 luglio 2016!
Dunque, prima si aspetta che scocchi l’ora dell’insorgere della “urgenza” e poi si attiva la procedura d’urgenza attraverso la quale “fare clientela”?!
In verità, così facendo, l’organo esecutivo della Comunità Montana del Taburno intende procedere, attraverso un’astuzia – appunto l’espediente dell’individuazione di una Associazione di Volontariato – ad ASSUNZIONI PER CHIAMATA DIRETTA.
La nuova amministrazione è stata diversi mesi senza preoccuparsi di attivare le procedure ordinarie per garantire il corretto funzionamento delle attività relative all’antincendio boschivo; praticamente ha aspettato che si arrivasse in piena estate per poi ricordarsi di affrontare la questione.
Come ha immaginato di risolvere il problema che COLPEVOLMENTE E CONSAPEVOLMENTE HA CREATO: INVOCANDO LA PROCEDURA DELL’URGENZA. In buona sostanza è stato utilizzato il classico sistema di DETERMINARE COLPEVOLMENTE LA CONDIZIONE DELL’URGENZA; tutto ciò in dispregio anche della normativa in materia di affidamento degli appalti pubblici, visto che la terzietà rispetto alla Comunità Montana dell’Associazione da incaricare, che non è soggetta al controllo analogo a quello svolto dalla Comunità sui propri servizi, né svolge la parte più importante della propria attività a suo favore, comporta l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
Non può rappresentare un motivo legittimante la deroga al principio generale della gara neppure la circostanza che l’Associazione sia un’associazione di volontariato senza fini di lucro, dato che le associazioni di volontariato rientrano nel novero dei soggetti legittimati a partecipare a gare pubbliche.
Come evidenziato dall’Autorità con determinazione n. 7/2010 (e già nel parere n. 127/2008), in ambito europeo la nozione di “operatore economico” (e di soggetto affidatario di contratti pubblici) utilizzata dal diritto comunitario (art. l, comma 8, Direttiva 2004/18/CE) è più estesa della nozione di imprenditore, in quanto individua tutti i soggetti (sia imprenditori che fornitori e prestatori di servizi) potenzialmente in grado di partecipare alle gare pubbliche ed è quindi applicabile a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata che svolga attività d’impresa, cioè di offerta sul mercato di lavori, prodotti o servizi.
Rientrano in tale nozione anche i soggetti pubblici e privati che non perseguono un preminente scopo di lucro, quali fondazioni, imprese sociali, organizzazioni non lucrative, università, enti di ricerca (Corte di Giustizia, 23.12.2009, causa C-305/08; Cons. St., sez. III, 20.11.2012, n. 5882).
Gli istanti, inoltre, evidenziano che la Giunta della Comunità Montana del Taburno ha avviato tali procedure, senza autorizzazione regionale, eludendo le procedure di avviamento per il tramite del Centro per l’Impiego, omettendo le necessarie procedure di selezione degli idonei, in pratica senza rispettare alcuna norma, sia statale che regionale, prevista per le assunzioni.
Non sfuggirà a chi legge che, già in passato, tali iniziative non erano passate inosservate a non avevano superato il vaglio di regolarità, essendo state dichiarate illegittime prima de S.E. il Prefetto e poi anche dalla Magistratura.
Senza contare che, attraverso la procedura in atto, non risulta assicurata nemmeno la necessità di selezione di personale “idoneo” e “qualificato”: chi procede alle selezioni, in base a quali criteri, sulla scorta di quali requisiti di qualificazione?
E senza voler parlare della riscontrata “urgenza”: dove sarebbe l’urgenza effettiva e documentata che potesse giustificare le assunzioni dirette?
Stando così le cose sarebbero legittime tantissime altre domande, altri interrogativi che, però, non avrebbero alcuna risposta rassicurante né sotto il profilo della sicurezza delle comunità né sotto il profilo del rispetto delle norme né, ahinoi, sotto il profilo del contrasto alle emergenze occupazionali.
La “politica occupazionale” degli anni precedenti ha lasciato debiti dei quali sinora nessuno ha potuto operare un valido e legittimo rientro contabile.
Si vuole continuare con “politiche clientelari” in contrasto con la legge, senza preoccuparsi concretamente dei bisogni della gente ma solo per meschina speculazione elettorale.
L’attività che la Comunità Montana intende affidare rientra sicuramente nella tipologia dei servizi (sia per il reclutamento del personale che per la tipologia di lavorazioni che il personale da assumere dovrà espletare e cioè lo spegnimento degli incendi) il cui affidamento è normativamente disciplinato, da ultimo, anche dal D. Lgs. 50/2016, nella parte relativa agli affidamenti superiori ai 40.000 Euro.
Non sfugge a chi scrive che l’attuale quadro normativo consente alle associazioni di volontariato di partecipare alle gare di appalto, ma purchè si rispettino i principi generali e la normativa specifica di settore: 1) l’attività oggetto della gara deve essere funzionale allo scopo associativo; 2) deve risultare compatibile con la disciplina statutaria dell’ente stesso; 3) l’associazione da individuare deve esercitare anche attività di impresa funzionale allo scopo e perciò deve esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, anche se non lucrativa; 4) nel caso specifico siamo in presenza di una palese violazione della procedura dell’urgenza prevista dal nuovo codice dei contratti (ART. 63 D. Lgs. 50/2016) visto che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura dell’urgenza sono imputabili a negligenza della giunta della Comunità Montana del Taburno che per mesi ha omesso di avviare le procedure per l’affidamento in via ordinaria del servizio; inoltre la circostanza che d’estate si possono verificare degli incendi E’ ABBASTANZA PREVEDIBILE da alcuni millenni e sono decenni che le comunità montane gestiscono il servizio antincendio sui territori; 5) ulteriore violazione ed illegittimità riguarda i termini di pubblicazione dell’avviso ( 5 GIORNI ???) che non rispettano neppure i termini brevi di cui all’art. 61 del D. Lgs. 50/2016; 6) violazione della normativa sull’onerosità del servizio: la Comunità Montana ritiene di poter affidare tale servizio in deroga alla normativa di settore perché ritiene che trattasi non di un contratto a titolo oneroso avendo previsto solo un rimborso spese FORFETARIO di circa 60.000 Euro, senza però determinare in che cosa consiste tale rimborso. L’affidamento di servizi (o della gestione di servizi) ad un’associazione di volontariato potrebbe avvenire in deroga alle procedure ad evidenza pubblica solo qualora venisse appurata la natura non onerosa della convenzione, giacché solo in assenza del carattere oneroso del rapporto, potrebbe concludersi che non si è in presenza di un appalto pubblico di servizi e che si può quindi legittimamente procedere all’affidamento diretto del servizio.
Il problema dell’onerosità del servizio è stata affrontata dalla giurisprudenza con particolare riferimento all’affidamento ad associazioni di volontariato di prestazioni di trasporto sanitario, affermando che ha natura di contratto pubblico a titolo oneroso – e quindi da affidarsi tramite procedura ad evidenza pubblica – la convenzione che contempli, a fronte delle prestazioni rese dall’associazione, non solo i rimborsi delle spese ma anche ulteriori rimborsi, in maniera tale da configurare una “contropartita” in ragione del servizio reso.
In particolare, nella deliberazione Avcp n. 35/2011 (Progetto pilota 616/09/MARK) – sulla base dell’orientamento del giudice comunitario in materia (CGE C-11/06 del 29/11/2007) – è stato chiarito che non ” … non ci si può trovare di fronte ad un mero rimborso spese bensì ad un vero e proprio contratto a titolo oneroso, laddove il calcolo degli importi da erogare sia fondato su una metodologia preventiva e forfetaria che, dunque, superi il semplice rimborso delle spese sostenute. In altre parole lo Corte esclude che l’accordo possa essere considerato privo di onerosità, in quanto se si trattasse di mero rimborso dei costi non si sarebbe utilizzato un metodo di pagamento preventivo e forfetario, cioè un metodo in cui l’entità delle somme restituite non è strettamente correlata ai costi sostenuti e documentati”.
Appare dunque consolidato il principio secondo cui il convenzionamento diretto con associazioni di volontariato per l’affidamento di servizi è ammissibile nel limite in cui la convenzione non è qualificabile come contratto a titolo oneroso, nell’accezione sopra delineata.
Alla luce di quanto sopra, gli scriventi si pregiano di presentare le seguenti osservazioni per meglio descrivere e definire i contorni di una vicenda che, a leggere gli atti assunti, si presta a diversi profili di illegittimità, nonché per sollecitare immediati provvedimenti, atteso che il 19 luglio 2016 scade il termine di presentazione delle domande per partecipare alla selezione dell’Associazione di Volontariato”.