Montesarchio: dispositivo traffico per i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Carmelo
Il responsabile del servizio traffico, in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. Del Carmelo, in località Montemauro, con presumibile grande afflusso di persone e veicoli nelle aree in cui si svolgeranno le manifestazioni programmate, ha ordinato per il 16 Luglio c.m., dalle ore 18 alle ore 22, nelle strade e vie limitrofe interessate dal passaggio della processione religiosa in onore di Maria SS. del Carmelo la chiusura al traffico veicolare delle strade interessate dalla manifestazione.
Durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito del corteo religioso; è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito del corteo religioso di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ordina, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area antistante la chiesa in località Montemauro, oggetto dei trattenimenti orchestrali.
Dispone, altresì, che il Comitato organizzatore dei festeggiamenti, provveda con proprio personale, alla delimitazione con idonea segnaletica delle aree oggetto dei festeggiamenti, nonché al controllo dei varchi di accesso, esimendo l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità derivante dalla mancata attuazione di quanto disposto.
Infine, è fatto divieto a tutti gli Operatori commerciali a posto fisso e quelli esercenti il commercio in forma itinerante, autorizzati alla occupazione di suolo pubblico nel periodo dei festeggiamenti, che vanno dal 14 al 16 luglio prossimi, di somministrare bevande alcooliche e vendere bevande in bottiglie di vetro o lattine.
La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica monouso, nei quali le bevande devono essere versate da chi effettua la somministrazione o la vendita.
Per la vendita di bevande in contenitori di plastica, è imposto l’obbligo per l’esercente di procedere preventivamente all’apertura degli stessi contenitori.
E’ fatto divieto assoluto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche.