Riammesso all’esame dal Tar, la commissione non lo poteva bocciare
Era assente il docente universitario dalla commissione esaminatrice e l’aspirante avvocato, dopo essere stato bocciato, può ripetere l’orale dell’esame di avvocato. Lo stabilisce il Tar di Salerno che, con sentenza, accoglie il ricorso di G.C. il quale, superati gli scritti, vede sfumare l’abilitazione all’esercizio della professione forense, prova sostenuta due anni fa. Così, decide di portare il ministero della Giustizia in tribunale chiedendo ai giudici l’annullamento del verbale di una sottocommissione di Salerno nella parte in cui viene «valutata negativamente la prova orale». Assistito dai suoi legali, G.C. chiede al Tar di annullare il verbale del 4 dicembre 2018 della terza sottocommissione, chiamata ad esaminare i candidati della sessione del 2017, «con conseguente attribuzione del punteggio pari a 25 per tutte le materie per un totale di 150 punti». Secondo la tesi difensiva, sarebbero state violate due leggi, una che regola come devono essere composte le commissioni di esame e un’altra che stabilisce come deve svolgersi la prova orale dei concorsi pubblici. «Il ricorso è fondato», scrive il collegio giudicante presieduto da Francesco Riccio riferendosi alla violazione della norma sulla composizione delle commissioni d’esame. «Risulta dai verbali che, alla seduta del 04.12.2018, la terza sottocommissione che ha esaminato il ricorrente era composta da quattro avvocati ed un magistrato», si legge nel provvedimento. Perciò, «risulta palese che la commissione che ha esaminato il ricorrente era formata in maniera difforme dalle previsioni di legge». Il ricorrente ha fatto benissimo a far valere le sue ragioni. Si resta basiti, però, nell’appurare che quattro avvocati ed un magistrato, ossia, i componenti della commissione non si siano sognati di esaminare la legge che regola le commissione.