Tornei giovanili, il Consiglio di Stato condanna la FIGC. La Libertas ottiene una vittoria storica
Una storica vittoria della Libertas
Tornei giovanili, il Consiglio di Stato condanna la FIGC. La Libertas ottiene una vittoria storica. Il Consiglio di Stato mette definitivamente fine al contenzioso tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul sistema dei tornei giovanili e amatoriali, sancendo una vittoria netta e piena di Libertas.
Con la sentenza n. 102/2026, depositata il 7 gennaio 2026, la Sezione Sesta ha accolto l’appello dell’AGCM, riformando la decisione del TAR Lazio e confermando la sanzione di 4.203.447,54 euro inflitta alla FIGC per violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La pronuncia trae origine da una segnalazione presentata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, che ha dato avvio al procedimento antitrust A562. Senza l’iniziativa di Libertas, che ha assunto integralmente la responsabilità giuridica, organizzativa ed economica dell’azione, questo risultato non sarebbe stato possibile.
L’Ente ringrazia il collegio legale che ha seguito il procedimento e, in particolare, l’avvocato Vittorio De Gregorio, per il lavoro svolto a tutela delle proprie ragioni.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la FIGC ha posto in essere una strategia escludente, utilizzando il proprio potere regolatorio per rafforzare la propria posizione dominante nel settore delle competizioni calcistiche giovanili agonistiche e per estenderla illegittimamente anche al segmento ludico-amatoriale, in cui operano gli Enti di Promozione Sportiva. In particolare, l’imposizione di autorizzazioni e vincoli non previsti dall’ordinamento e la mancata stipula delle convenzioni previste dal regolamento CONI hanno limitato la libertà delle associazioni e degli atleti, comprimendo la concorrenza nello sport di base.
Rilevante anche il chiarimento sulla nozione di “agonismo”: i giudici hanno superato l’impostazione meramente anagrafica adottata dalla FIGC, affermando che la qualificazione di un’attività sportiva deve basarsi su criteri sostanziali, legati all’organizzazione dell’attività e alle caratteristiche della prestazione sportiva, ristabilendo così un principio di proporzionalità nella regolazione federale.
La sentenza rappresenta un precedente di portata storica per l’intero sistema sportivo italiano. Viene riaffermato che l’autonomia delle Federazioni non può tradursi in abuso di posizione dominante e che lo sport di base deve rimanere uno spazio aperto, pluralista e realmente concorrenziale.
Particolarmente soddisfatti il presidente nazionale Andrea Pantano, il consigliere nazionale e presidente provinciale di Benevento Pietro Esposito e il responsabile nazionale del Terzo Settore Alessandro Pepe, che sottolineano la storicità del traguardo raggiunto, volto a riconoscere e valorizzare la diversificazione delle attività sportive, non più considerate esclusivamente come tempo libero né subordinate alle Federazioni, ma come espressione autonoma e qualificata del sistema sportivo.