Valle Caudina, Il prezzo del perduto amore . . .

Redazione
Valle Caudina, Il prezzo del perduto amore . . .

Che l’amore, da quando nasce alla fase fisiologica, e fino a quella patologica, abbia un prezzo, lo sappiamo tutti, pur essendo coscienti di quanto una quantificazione monetaria dei “sentimenti- che-nascono-e-muoiono” possa far storcere il naso agli idealisti. E quel prezzo, malgrado le delibere dei Comuni caudini, che determinano l’importo del diritto dovuto all’atto della ricezione degli accordi di separazione e divorzio in somme uguali o inferiori a € 16,00, è di certo più salato del detto importo.
In effetti, la convinzione diffusa che la novellata disciplina dettata per separazioni e divorzi, ispirata al modello francese, agevolerà lo scioglimento dei matrimoni in crisi, – soprattutto dalle nostre parti, – ad avviso chi scrive, è davvero un po’ illusoria.
E’ vero che i cugini di oltralpe, in proposito, risparmiano da un po’ in termini di tempi e di costi…Ma noi, per fortuna o purtroppo, non siamo i francesi, e, malgrado gli slogan accorati e populisti, – frutto della suggestione del momento, – “NON siamo Charlie”. Certo dei Gallici ci manca la spregiudicatezza ed il razionalismo, forse proprio perché le nostre radici culturali sono “romantiche”, e non “illuministe”.
Noi, di fatto, siamo “cattolici”, conservatori, romantici, ma non incapaci di adeguare il nostro pensiero alla società che cambia; allora, a volte possiamo anche imitarli, i francesi, ma dovremmo tener presente il fatto che la dualità che caratterizza la nostra cultura,- retrograda o progressista all’occorrenza- finisce per produrre riforme legislative ed ideologiche che hanno il brutto sapore del compromesso, e non accontentano nessuno.
Così è sempre stato in materia di matrimonio e cessazione dei suoi effetti.
Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la pur osteggiata, contrastata, mal digerita, addirittura “tardiva” introduzione del divorzio aveva indotto il legislatore a prevedere tassative cause di “nullità ed annullabilità” del vincolo più restrittive di quelle contemplate dal diritto canonico, proprio perché il diritto civile “concepisce” ed ammette che un matrimonio, valido ed esistente, possa finire pur non essendo ab initio viziato; non di meno, era sembrato giusto imporre una tempistica ed un iter procedurale volto ad evitare che la cessazione degli effetti civili del vincolo fosse frutto di una volontà influenzata dal risentimento che, inevitabilmente, offusca l’animo di chi si accinge a separarsi o a divorziare.
I tempi erano lunghi, è vero; è vero anche che, nelle more, in un numero elevato di casi concreti, si giungeva ad una riconciliazione tra coniugi. Le pratiche avevano un costo elevato, magari si…(…e ricordo sempre quando, una dozzina di anni fa, giovane avvocato alle prime armi, rimasi affascinata da un esperto collega che spiegava quanto fosse giusto che, per liberarsi di un coniuge “ingombrante”, si spendesse almeno quanto speso in precedenza per sposarselo…)…Ciò- lo ammettiamo- alle volte scoraggiava i coniugi nell’intento di dissolvere il vincolo; ed ammettiamo addirittura che, talvolta, proprio per queste ragioni, separazione e divorzio erano un privilegio per i più abbienti.
Ed oggi? Oggi qualcosa è cambiato- si mormora…Ed infatti, pagando non più di €16,00, ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014, i due coniugi potranno presentarsi di fronte al Sindaco del Comune di residenza (di almeno uno di loro) o presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per sottoscrivere, dinanzi allo stesso, un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite; il Sindaco dovrà fissare un termine minimo di trenta giorni, decorsi i quali i coniugi dovranno comparire innanzi a lui per confermare l’accordo, a pena di mancata conferma, e il gioco sarà fatto….
Non vi illudete, però: detta procedura non è applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Ma soprattutto, – ed è bene dirlo perché tale prassi sembrerebbe particolarmente appetibile per le cd. “separazioni simulate” (quelle che si fanno per pagare meno tasse, per intenderci!), – l’accordo da farsi dinanzi al Sindaco non pòtrà contenere patti di trasferimento o di disposizione patrimoniale.
Pertanto, la procedura è riservata a chi non ha figli ed a chi, potendo contare sulla propria indipendenza economica, non ha nulla a pretendere dal coniuge.(ovvero, a coloro che già prima potevano più agevolmente svincolarsi da un matrimonio in crisi!!!).
Negli altri casi, si potrà ricorrere alla “negoziazione assistita”, ovvero ad un accordo da farsi con l’assistenza di uno o più legali di fiducia. Praticamente- i colleghi assentiranno- gli avvocati caudini continueranno a fare ciò che hanno sempre fatto pur non essendovi tenuti, ovvero tentare faticosamente un approccio bonario, prima di imbarcarsi in un dolorosissimo (per tutti!!!) contenzioso giudiziale. Semplicemente, poi, quell’accordo (ammesso che si riesca a raggiungerlo!) , andrà trasmesso nei dieci giorni successivi al procuratore della Repubblica, che rilascerà il nulla osta quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, o, in caso contrario, lo trasmetterà, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fisserà, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede(rà) senza ritardo”, con conseguente inizio della fase giudiziale. (notansi che, per gli incombenti a carico della magistratura, non sono previsti termini tassativi).
Nei successivi sei mesi (se c’è separazione consensuale) o dodici mesi dalla domanda (in caso di giudiziale), si potrà ottenere il divorzio.
Sembra facile. Ma a parole lo è sempre. Quello che nessuno ci dirà è che il preteso guadagno in termini di tempi e di soldi, costerà un prezzo altissimo al coniuge economicamente più debole; ed infatti, durante la separazione, il coniuge a cui essa non sia addebitabile e che sia “privo di adeguati mezzi propri” avrà diritto ad un assegno che gli consenta lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. A seguito della pronuncia di divorzio, invece, gli spetterà un contributo di “natura assistenziale”, ovvero semplicemente volto a consentire all’ex coniuge,- che si trovi nell’impossibilità di procurarsi da sé mezzi di sostentamento per un’esistenza libera e dignitosa,- di “sopravvivere”.
Corollario di tutto ciò, sarà una drastica riduzione dell’ombrello protettivo costituito dall’assegno separativo, che non sosterrà più il coniuge debole ed i figli della coppia, per i primi tre anni dalla separazione, essendo destinato ad essere sostituito, solo dopo un anno, dal “contentino” dell’assegno divorzile.
Ovvero: Noi ridiamo e scherziamo, ma il cane morde sempre lo stracciato… (Immagine da web)

Rosaria Ruggiero
Gentedistratta.it