Airola: Maltese interviene sulla individuazione del segretario comunale
La normativa vigente per la nomina del Segretario Comunale prevede che:
1.in caso di sede vacante (come per la fattispecie di Airola), l’avvio del Procedimento della procedura di nomina del nuovo Segretario Comunale deve essere avviata dal Sindaco entro sessanta giorni dalla vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla vacanza stessa.
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LA pubblicazione deve avvenire a cura dell’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provincialinei tre giorni successivi alla ricezione.
3.
Il Sindaco, in un termine non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione, individua il soggetto da nominare e richiede all’Agenzia Nazionale l’assegnazione del Segretario.
4.
L’Agenzia, controlla i requisiti previsti in un tempo non superiore a tre giorni lavorativi.
5.
Il Sindaco, ricevuta la comunicazione dell’assegnazione dall’Agenzia, deve adottare il provvedimento conclusivo di nomina entro venti giorni dalla suddetta comunicazione,. Al fine di avere maggiori elementi per contribuire alla migliore comprensione degli atti citati e dei fatti esposti, assieme a tutte le componenti del Consiglio Comunale, abbiamo interrogato il Sindaco per sapere se avesse già attivato, come per Legge, la procedura per la nomina del nuovo Segretario Comunale e con quali atti. Il Sindaco, violando il regolamento consiliare, ha rimandato la risposta direttamente al momento del Consiglio Comunale. Auspichiamo che il Sindaco non adotti procedure di scavalco ovvero convenzioni con altri Enti per evitare di penalizzare ulteriormente il Comune di Airola sotto il profilo organizzativo, vista anche la precedente esperienza fallimentare con il Comune di Moiano, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Airola n. 38 del 5 agosto 2014, in seguito alla quale, l’assenza saltuaria del Segretario Comunale, pesò enormemente all’organizzazione del Comune di Airola (vedi richiesta di cessazione n. 5533 del 10.05.2016), al momento al minimo storico delle presenze organiche. Inoltre, l’Art. 61 dello Statuto Comunale e l’Art. 10 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, prevedono la figura del Segretario Comunale, quale collaboratore e sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare. Non essendoci il Segretario Comunale non dovrebbe esserci nemmeno il collaboratore ovvero il sostituto. l’Art. 52 comma 2 dello Statuto del Comune di Airola, limita le convenzioni con altri enti solo a se in presenza di forme associate di rilevanti servizi essenziali. Tra i comuni di Airola e di Marcianise questa situazione non sussiste quindi un eventuale convenzione del Segretario Comunale tra i due Comuni sarebbe illegittima. Ciò premesso, chiedo che anziché decidere caparbiamente di procedere con la convenzione, anche in palese violazione statutaria, si proceda ad attivare la procedura per la nomina del nuovo Segretario Comunale. Inoltre chiedo che la presente sia allegata alla delibera di Consiglio Comunale afferente all’argomento.
E’ la posizione del consigliere comunale Giuseppe Maltese.