Campania: Vietato fumare e fare barbecue fino a settembre
Campania: Vietato fumare e fare barbecue fino a settembre. Allarme incendi nei boschi, campi e giardini incolti in Campania. Dal 15 giugno scattano i divieti di fumo e barbecue in prossimità delle zone a rischio.
Lo prevede il decreto della Protezione Civile della Regione Campania che ha disposto il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi, firmato dal Direttore Generale, Italo Giulivo, sulla base delle valutazioni sul quadro climatico.
Per chi viola le regole previste multe fino a 500 euro. Lo stato di allerta resterà in vigore fino al 20 settembre prossimo, salvo proroghe. La misura era già stata adottata lo scorso anno.
L’ordinanza della Protezione Civile con i divieti
Ma cosa prevede il provvedimento della Protezione Civile contro gli incendi per il 2022? Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo, durante il periodo di grave pericolosità scattano cinque importanti divieti:
1) Divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali; 2) Divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti (già in vigore dal primo giugno); 3) Divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli.
4) Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017): usare motori o fornelli che producano faville o brace; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; far brillare mine.
Inoltre, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese.
Sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Accendere fuochi di artificio
5) Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli.
Salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. (Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.)
Numerose sono le prescrizioni per le Autorità competenti (precauzioni sono richieste, ad esempio, per le esercitazioni militari nonché per il transito dei treni in zone boscate) ma anche per i privati nonché per i cittadini (i proprietari o detentori delle aree boscate sono tenuti a provvedere al decespugliamento laterale ai boschi.).
Ordinanze anche nei Comuni
La Protezione Civile della Regione Campania richiama l’attenzione dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile.
Nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente. Si ricorda altresì l’obbligo per i Comuni dell’istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia.
Con lo stesso decreto si invitano le Prefetture a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, tra l’altro, di emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi .
Inoltre di comunicare alla Protezione Civile Regionale le attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree a rischio incendio boschivo.
Ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”. (fanpage.it)