Cervinara: ecco l’ordinanza del Tar di Salerno per ricontare le schede

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Redazione
Cervinara: ecco l’ordinanza del Tar di Salerno per ricontare le schede

Cervinara: ecco l’ordinanza del Tar di Salerno per ricontare le schede. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2026, proposto da Giuseppe Ragucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini,Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cervinara, Ufficio Elettorale del Comune di Cervinara, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Anna Marro, Caterina Lengua, Esperino Marro, non costituiti in giudizio;

Filuccio Tangredi, Luigi Romano, Raffaella Cioffi, Antonio Vaccariello,
Giovanni Bizzarro, Stefania Anna Maria Gallo, Giuseppe Mario Casale,
Vincenzo Amaro, Vittoria Porreca, rappresentati e difesi dagli avvocati
Andrea Abbamonte, Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso lo studio
Francesco Lanocita in Salerno, via Roma n. 61;

per l’annullamento

a – del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Cervinara, in data 26.05.2026, con il quale Filuccio Tangredi è
stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Cervinara in uno ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 267/2000;

b – ove occorra, dei verbali delle operazioni elettorali del 24/25.05.2026 relativi alle Sezioni elettorali nn. 4, 5, 6, 7, 10 e 12;

c – ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Cervinara di
convalida degli eletti;

d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l’accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della Carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Cervinara del 24 e 25 maggio 2026 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Filuccio Tangredi e di Luigi Romano e di Raffaella Cioffi e di Antonio Vaccariello e di Giovanni Bizzarro e di
Stefania Anna Maria Gallo e di Giuseppe Mario Casale e di Vincenzo Amaro  e di Vittoria Porreca;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato preliminarmente, quanto alla richiesta di sospensione del giudizio, che per un verso l’eventuale pendenza di un giudizio penale è irrilevante in quanto il codice del processo amministrativo non annovera tra le cause di sospensione necessaria del giudizio amministrativo la pendenza di un procedimento penale, ancorché relativo ai medesimi fatti di cui si controverte in causa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2024, n. 5384 e sez. III, 7 febbraio 2022, n. 822), per altro verso non risulta proposta querela di falso in sede civile;

Ritenuto pertanto di non sospendere il giudizio, vieppiù considerate le esigenze di celerità proprie del rito elettorale;

Ritenuto, al fine del decidere e ferme le successive valutazioni del Tribunale, di disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., da affidarsi al Prefetto di Avellino, con facoltà di delega a funzionario del proprio ufficio, per accertare, in relazione ai motivi di ricorso e alle difese delle parti:

1) con riferimento alla Sezione elettorale n. IV, il numero di schede autenticate e non utilizzate per la votazione;

2) con riferimento alle Sezioni nn. V e VI e VII, il numero delle schede autenticate, di quelle votate e di quelle residue, nonché la corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e il risultato della sommatoria delle schede votate e di quelle residue;

3) con riguardo alle Sezioni n. V, VI e XII, se vi sia corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti;

Ritenuto di precisare che l’organismo verificatore – in contraddittorio con le parti costituite (alle quali avrà cura di comunicare, con sette giorni di preavviso, giorno, ora e luogo della verificazione stessa) – dovrà, con riferimento alle Sezioni elettorali sopra indicate, redigere apposito verbale delle operazioni effettuate, descrivendo l’esito dei conteggi effettuati, nonché depositare la relazione conclusiva entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza;

Ritenuto di precisare che al verificatore designato dovrà essere corrisposto, entro la data di inizio delle operazioni di verificazione, un acconto sull’attività da svolgere nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), posto provvisoriamente a carico di parte ricorrente;

Ritenuto altresì di acquisire, con onere a carico della competente Prefettura,copia del mod. 23/Com relativo alla Sezione n. X, che andrà depositato agli atti del giudizio nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare per il prosieguo l’udienza pubblica del 18 novembre 2026;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di
Salerno (Sezione Prima):

– dispone la verificazione e gli incombenti istruttori di cui in motivazione;

– fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 18 novembre 2026.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti coinvolti nel presente giudizio.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Saporito Salvatore Mezzacapo.

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