Chi apre bottega in un piccolo comune non paga i tributi locali per i prossimi tre anni

Redazione
Chi apre bottega in un piccolo comune non paga i tributi locali per i prossimi tre anni

Lo aveva previsto il decreto Milleproroghe approvato a fine 2019. Ora il testo di conversione approvato alla Camera ha stabilito che le domande per beneficiare delle agevolazioni posso essere presentate entro il 30 settembre prossimo.

Le agevolazioni spettano a partire dal 1° gennaio 2020.
Il contributo è pari alla somma dei tributi comunali dovuti, e regolarmente pagati, nell’anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio, fino al 100 per cento.

Agli esercenti che beneficiano delle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività nei piccoli comuni vengono erogati dei contributi per l’anno nel quale si ridà vita all’attività, o si interviene sugli spazi, e per i tre anni successivi.

Per usufruire degli incentivi, gli esercenti devono richiederli al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, tramite il modello che gli enti mettono a disposizione, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti richiesti.

Il comune, dopo aver effettuato i controlli, stabilisce il valore del contributo, che viene concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili e nell’ordine di presentazione delle richieste.

Gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto o da altre normative statali, regionali.

Il testo dell’articolo 30 ter stabilisce quali sono le attività ammesse a beneficiare delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale tramite la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Può usufruire degli incentivi chi opera nei piccoli comuni e in uno dei settori menzionati nel testo di legge: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Accesso vietato anche per chi subentra, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.

Allo stesso modo, le aperture di nuove attività e le riaperture, in seguito a una cessione di un’attività preesistente da parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile non possono beneficiare delle agevolazioni introdotte con il Decreto Crescita.

La proroga della scadenza per la presentazione delle domande si è resa necessaria anche perché ad oggi i Comuni non si sono ancora organizzati per accogliere le domande.

Probabilmente, dopo l’approvazione alla Camera di ieri, si attende il passaggio definitivo in Senato che deve avvenire obbligatoriamente entro 10 giorni.