CM Taburno: Il Prefetto intima a Montella di convocare il Consiglio Generale

Redazione
CM Taburno: Il Prefetto intima a Montella di convocare il Consiglio Generale

Il Prefetto di Benevento Paola Galeone, in una missiva inviata stamattina al presidente della comunità montana del Taburno Carmine Montella, lo diffida a convocare entro otto giorni il consiglio generale per discutere la mozione di sfiducia presentata il tre settembre scorso dalla maggioranza dei consiglieri, compreso Carmine Valentino, non più sindaco per sentenza del Tar Salerno che ha annullato il risultato delle elezioni amministrative, che lo aveva visto vincente.
La lettera, inoltre, riportando un parere del Ministero dell’Interno, chiarisce che a rappresentare il comune di Sant’Agata dei Goti in seno alla comunità montana sarà il commissario prefettizio Nuzzolo che ora regge le sorti della cittadina.
Questa la nota:
“… L’esame della documentazione agli atti evidenzia che la mozione di sfiducia in argomento è stata presentata in data 3 settembre 2015 mentre la sentenza del Tar Campania con la quale sono state annullate le elezioni del comune di Sant’Agata dei Goti è stata depositata il 24 settembre 2015, conseguentemente alla data di presentazione della mozione di sfiducia il sindaco del comune di Sant’Agata dei Goti era nel pieno esercizio delle funzioni e il consiglio generale della comunità montana avrebbe dovuto essere convocato per la sua discussione non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Successivamente a seguito dell’intervenuta sentenza di annullamento delle elezioni per il principio di continuità dell’azione amministrativa, la rappresentanza del comune di Sant’Agata dei Goti è esercitata dal commissario prefettizio al quale sono state conferite le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.
Si richiama al riguardo una pronuncia, seppur non recente, del giudice amministrativo (Tar Marche, 21/02/2001 n. 725) con la quale è stato precisato che il commissario straordinario risulta investito di tuti i poteri di rappresentanza normalmente spettanti al sindaco ivi compresa quella di componente di diritto di organi di enti quali le comunità montane, le unioni di comuni e gli enti consortili.
Premesso quanto sopra in considerazione della piena validità della mozione di sfiducia presentata va altresì rilevato che il presidente della comunità montana non ha puntualmente ottemperato agli obblighi di convocazione nei modi e nei tempi previsti . . .
“ dalla legge “.. Per quanto innanzi, pertanto, si diffida nuovamente la S.V. a riunire, entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della presente, il Consiglio Generale con all’ordine del giorno l’esame della predetta mozione di sfiducia.
Si precisa, altresì, che decorso il termine assegnato si attiveranno le procedure sostitutive di cui all’art. 39, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 e n. 267.