La battaglia di Matera contro lo statuto della società Sannio Acque srl
La battaglia di Matera contro lo statuto della società Sannio Acque srl. Il sottoscritto Domenico Matera, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Bucciano, comunica con la presente i motivi ostativi all’approvazione dello schema di Statuto della costituenda società mista Sannio Acque Srl così come predisposto dall’EIC e trasmesso con nota prot. 905 del 16/01/2023 dal
Coordinatore del Distretto Sannita, Ing. Pompilio Forgione, in quanto diverse disposizioni contrastano con la vigente normativa di settore. Si tratta della lettera che Domenico Matera, come sindaco di Bucciano, ha inviato all’ente idrico campano, a tutti i sindaci della provincia di Benevento e alls corte dei conti regionale.
Ecco le violazioni
Infatti, oltre a quanto già evidenziato con le precedenti note ed in particolare con quella del 21 gennaio u.s., prot. 356, con la presente contesta, tra le altre, le seguenti ed ulteriori violazioni: A) L’art. 3 dello schema di Statuto della costituenda società mista Sannio Acque Srl laddove
prevede che: Comma 5 “La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.
Comma 6 “La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società. e le altre disposizioni di
analogo tenore.
Comma 7 “La Società …. potrà …… assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell’oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti”,
CONTRASTA:
1) con la disposizione dell’art. 4, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, la quale stabilisce che “Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lett.
d, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società”;
2) con l’art. 17, comma 1, del citato Tusp (D. Lgs. 175/2016), da cui la giurisprudenza trae l’indicazione che nelle società miste l’oggetto dell’affidamento dovrebbe assorbire l’intera attività della società mista (non a caso, la norma citata fa impiego dell’avverbio “esclusivamente”). Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., (ud. 21/05/2018) 06-07-2018, n. 7524); Corte dei conti, Sezioni riunite contr., delib. n.11 SSRRCO/QMIG/19; Corte dei conti, Sezioni riunite spec. comp.,sent. n. 16/2019/EL. B) L’art. 4, comma 3, dello schema di Statuto della costituenda società mista Sannio Acque Srl
NON È CONFORME
al modello legale e all’art. 17, comma 3, Tusp laddove prevede che la durata della società (e dell’affidamento del servizio) potrà essere prorogata dall’assemblea dei soci. Tale disposizione è illegittima perché in tal modo la durata della società sarebbe indeterminata e, pertanto, in contrasto
con la normativa vigente in materia di servizi pubblici, di contratti pubblici e con il principio della concorrenza. (TAR Lazio sez. II bis, 1/6/2016 n. 6457, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 settembre 2010, n. Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555 e Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08,
Acoset).
C) L’art. 23 dello schema di Statuto della costituenda società mista Sannio Acque Srl ove prevede che “La Società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente”
NON È CONFORME
all’ art. 11. del Tusp (D. Lgs. 175/2016) ove al secondo comma è previsto, invece, che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico e che sia l’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, a poter disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; delibera questa da sottoporre al controllo successivo di legittimità della sezione competente della Corte dei Conti.
Difatti, è fatto obbligo per le società a controllo pubblico di trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei Conti le delibere assembleari che derogano al principio dell’amministratore unico (Cfr.Corte conti, Sez. Autonomie, delib. n. 22/SEZAUT/2019/INPR) e sussiste l’obbligo della
motivazione rafforzata nel caso di opzione per la soluzione della composizione collegiale, che dia conto delle “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”.
Il controllo della Corte dei Conti, nel caso di specie, ha come parametro i presupposti motivazionali della scelta nonché quelli generali propri degli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). La scelta di costituire un consiglio di amministrazione, che si ribadisce la legge
riserva all’assemblea dei soci, reca un potenziale danno al patrimonio della società e può essere oggetto, se del caso, anche a un giudizio di responsabilità amministrativa.
Ad ogni buon fine la deroga alla previsione legale dell’amministratore UNICO è di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci, dopo che questa risulti formalmente costituita con la stipula dell’atto fondativo della società; nello schema di statuto tale opzione risulta già prevista per cui viene
il sospetto che il Coordinatore del distretto o la manina che ha inserito tale previsione nella bozza di statuto si sia portata un tantino in avanti, quasi a voler dire ai 77 ops 78 Sindaci della Provincia: state tranquilli, decido tutto io per voi !
D) L’art. 24 dello schema di Statuto della costituenda società mista Sannio Acque Srl laddove prevede “la nomina di uno o più Amministratori Delegati e determinazione dei rispettivi poteri”
NON È CONFORME
alla disposizione dell’art. 11, comma 9, lett. a) del Tusp secondo cui gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono che è il consiglio di amministrazione a conferire le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente
autorizzata dall’assemblea.
Inoltre tale disposizione, riconoscendo al consiglio la nomina dell’amministratore delegato, CONTRASTA con il precedente articolo 23 della bozza di statuto che riconosce al socio privato il diritto di nominare 2 Amministratori, fra i quali quello con funzioni di Amministratore Delegato.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO LO NOMINA IL CONSIGLIO O IL SOCIO PRIVATO?
Infine lo scrivente evidenzia che, – non si scorgono nello schema di Statuto previsioni (come ad esempio un organo di coordinamento dei soci pubblici che si consulti ed esprima preventivamente sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società) tese ad assicurare ai soci pubblici il controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata e il potere di incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico d’impresa, favorendo l’effettiva
vigilanza sull’attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest’ultima, delle norme dettate dal Tusp (D. Lgs. 175/2016);
– il voto favorevole del socio privato è necessario per qualsiasi modificazione statutaria e l’assetto statutario così come proposto esclude la concreta possibilità che i soci pubblici possano incidere sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale” ai sensi dell’art. 2, lett. b), Tusp, senza il consenso del socio privato, PER CUI NON
V’È CONTROLLO PUBBLICO;
– il Capitale sociale della costituenda società mista Sannio Acque Srl, determinato allo stato in circa € 1.000.000 a regime, si ritiene non adeguato rispetto all’oggetto e alle finalità della società e si fa rilevare, al riguardo, che una società c.d. sottocapitalizzata ha in sé il rischio che la stessa, per esercitare la sua attività d’impresa, dovrà ricorrere a indebitamento presso soggetti terzi che, a loro volta, erogheranno il finanziamento solo a fronte di rilascio di garanzie da parte dei Comuni soci.
– i Comuni soci di Alto Calore, allo stato dell’arte, finiscono per incorrere nel divieto delle cd. Società doppione ovvero di avere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe.
Bucciano contro
Pertanto, per tutti questi motivi e per quanto già esplicitato e trasmessoVi con le precedenti note, comunica che il Comune di Bucciano, allo stato e salvo diverse e rinnovate valutazioni, è impossibilitato a deliberare la partecipazione alla società e ad approvare lo schema di statuto così
come proposto e trasmesso dal Coordinatore del distretto idrico.