San Martino, guida in stato di ebbrezza: reato non punibile?

Il Caudino
San Martino, guida in stato di ebbrezza: reato non punibile?

La piacevole compagnia di una donna in una calda notte di mezza estate beneventana, un bicchiere di troppo ed al rientro in Valle Caudina un giovane come tanti non ha avuto scampo al controllo della Polizia Stradale di Benevento.
All’esito dei controlli di rito, un giovane caudino è risultato positivo all’alcotest. E così quella che avrebbe dovuto essere una romantica serata da ricordare, si è trasformata, in un attimo, in grande preoccupazione per P. R., di anni 28, residente a San Martino Valle Caudina, il quale da lì a pochi mesi si è visto recapitare, come è prassi in questi casi, il decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato anche dall’aver commesso il fatto in orario notturno. Ieri si è tenuta udienza innanzi al Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Benevento – dott.ssa Loredana Camerlengo – , chiamata a giudicare l’imputato che aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.
All’esito della discussione, però, il giudice, saggiamente ha ritenuto di non poter decidere.
A trovare il giusto grimaldello è stato l’avvocato Giusida Sanseverino del Foro di Benevento, che ha offerto al giudice interessanti argomentazioni alla luce delle quali ha efficacemente sostenuto che la condotta del giovane, seppur aggravata dalla circostanza di essersi posto alla guida ubriaco in orario notturno, non può essere punita.
In particolare, il difensore ha fatto leva su una recentissima sentenza della Cassazione, depositata pochi giorni orsono, che ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile anche con il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato.
Sia durante la discussione orale sia con articolata memoria difensiva, il difensore ha fortemente sostenuto la innovativa tesi: il legale ha valorizzato che il tasso alcolemico accertato al proprio assistito, è rimasto invariato tra la pima e la seconda prova, non è aumentato come sovente accade; che la condotta non ha posto in pericolo né la regolarità della circolazione, né la salvaguardia della sicurezza stradale, beni tutelati dalla norma; che non sono stati arrecati danni a cose e/o persone; in uno alla importante circostanza che il comportamento dell’imputato non può ritenersi abituale, considerato che l’imputato non ha commesso, neanche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento.
Dopo aver ascoltato l’avv. Giusida Sanseverino, il giudice ha assunto un provvedimento eccezionale: ha informato sia il presidente dell’Ufficio G.i.p. che la Procura, chiedendo di indire una riunione congiunta dei due Uffici, giudicante ed inquirente, per poter stabilire delle linee – guida per l’applicazione della non punibilità anche per la guida in stato di ebbrezza, pure aggravata.
L’udienza è stata, quindi, aggiornata al 9 giugno 2016, data in cui, se condivisa la innovativa testi difensiva, positive saranno le conseguenze per tutti coloro che sono indagati o imputati di essersi messi alla guida in stato di ebbrezza in orario notturno, in quanto alla Procura non resterà che archiviare ed ai Giudici non resterà che assolvere.