Autovelox non segnalato: multe sono nulle

Redazione
Autovelox non segnalato: multe sono nulle
Autovelox non segnalato: multe sono nulle

Gli autovelox ‘mobili’, quelli montati sulle auto dei vigili urbani con il cosiddetto ‘Scout speed’ installato a bordo, devono essere segnalati agli automobilisti da una scritta luminosa ben visibile e collocata sulla stessa auto usata dai vigili per il controllo della velocità.

Lo sottolinea la Cassazione – ordinanza 29595 della Seconda sezione civile – avvertendo che, nel caso gli autovelox mobili non siano segnalati dalla scritta, le multe saranno annullate.

Così la Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale il Comune di Feltre ha protestato contro l’annullamento di una multa. Multa elevata nei confronti di un automobilista, Claudio L.

L’automobilista nel dicembre 2015 percorreva a 85 km/h un tratto stradale, dove non bisognava superare i 70 km/h; in base a quanto accertato con lo ‘Scout speed’.

Con la sua decisione, la Cassazione ha convalidato quella già presa dal Tribunale e dal Giudice di pace di Belluno che avevano stabilito che il  codice della strada prevede l’obbligo di “presegnalazione” delle postazioni di controllo della velocità.

E che tale obbligo si applica anche per le postazioni ‘mobili’ indipendentemente dal fatto che un decreto ministeriale le abbia ‘esonerate’ dall’esporre la scritta luminosa.

Per gli ‘ermellini’, il Codice della strada prevale sui decreti ministeriali, come il d.m.13/6/2017, n.282 che all’art. 7.3 dell’allegato 1 dispone che “nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento”.

Devono essere preventivamente segnalate e ben visibili

In particolare, la Cassazione ricorda che l’art. 142 del Codice della Strada stabilisce al comma 6-bis, che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili; ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.

E che “le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”. Detto ciò, prosegue il verdetto della Cassazione: “la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità; e delle modalità di segnalazione delle stesse; opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della Strada”.

Quanto previsto dal Codice della Strada, “in quanto legge ordinaria dello Stato – sottolinea la Cassazione – è fonte di rango superiore; e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale.

Sicché ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede; dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”. Per queste ragioni il ricorso del Comune di Feltre è stato respinto.