Pugno duro di De Luca: La Campania resta arancione (poi rossa)

Il Caudino
Pugno duro di De Luca: La Campania resta arancione (poi rossa)
27 i punti in Campania per il vaccino anticovid, De Luca attacca il governo sui cenoni

Pugno duro di De Luca: La Campania resta arancione (poi rossa). “La Campania non cambia colore, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24 , poi si adottano le misure anti-Covid nazionali”.

Così, a margine di una iniziativa a Pompei, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in riferimento al passaggio della regione, a partire da domani, in fascia gialla.

Pugno duro di De Luca: La Campania resta arancione (poi rossa)

Scade infatti, e non sarà rinnovata, l’ordinanza del ministro Speranza che l’aveva classificata in un’area di rischio più elevata. De Luca non ha aggiunto altri particolari.

Ecco l’Ordinanza:
  1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”)- nonché   regionali (Ordinanza  n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);
  2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.
  3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
  4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC.
  5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”
  6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.

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