Roccabascerana: ordinanza del sindaco Del Grosso contro l’uso improprio dell’acqua

Redazione
Roccabascerana: ordinanza del sindaco Del Grosso contro l’uso improprio dell’acqua
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Roccabascerana: ordinanza del sindaco Del Grosso contro l’uso improprio dell’acqua. Il sindaco di Roccabascerana Roberto Del Grosso cerca  di intervenire sulla vicenda della carenza idrica che sta caratterizzando, con questo gran caldo, l’intero territorio comunale.  Una carenza che si innesca su problematiche ataviche dell’Alto Calore e, purtroppo, anche su un uso improprio dell’acqua. A Tal fine ha emanato una durissima ordinanza

L’ordinanza del primo cittadino

Premesso che le attuali condizioni meteorologiche, contraddistinte dall’alta pressione africana, con temperature in continuo rialzo ben oltre la media stagionale, stanno provocando un continuo decremento delle riserve idriche naturali gestite dall’Ente gestore del servizio idrico (Alto Calore Servizi SpA);

Atteso che onde evitare disservizi ed irregolarità nell’approvvigionamento, è in dovere  dell’Amministrazione Comunale chiedere la collaborazione della popolazione per un uso più  razionale  della risorsa idrica e per assicurare il corretto uso dell’acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto;

Considerato che:

  • risulta indispensabile e di prioritaria importanza la tutela dell’uso dell’acqua potabile limitandolo agli scopi alimentari e igienico-sanitari;
  • è necessario emettere ordinanza, al fine di evitare possibili situazioni di disagio, con la quale deve essere fatto divieto assoluto di utilizzo dell’acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico;

Ritenuto  quindi  necessario  vietare  gli  usi   impropri   dell’acqua   potabile ,  al  fine  di  assicurare  un regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2023,

È  fatto  assoluto  divieto  a  chiunque  di  utilizzare  l’acqua  fornita dal Gestore Idrico ALTO CALORE SERVIZI SpA per usi non strettamente potabili, alimentari e/o igienico sanitari.

 

AVVERTE

Che ogni utilizzo per finalità diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’irrigazione di orti e giardini, il riempimento di piscine e/o di vasche non strettamente legate a fini produttivi, il lavaggio dei veicoli e delle pavimentazioni esterne delle abitazioni, gli usi ludici, ogni altro uso non domestico o strettamente legato alle necessità igienico-sanitarie, sarà punito con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art 7-bis, comma 1-bis, del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., con applicazione del pagamento in misura ridotta di €. 250,00, ai sensi dell’art 16, II° periodo, della legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i., con aggiunta delle eventuali spese di procedimento e di notificazione.

Sono esclusi dagli obblighi della presente Ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché effettuati dai soggetti economici (titolari di aziende artigianali, industriali, zootecniche) regolarmente autorizzati, che impieghino l’acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Per finalità di pubblico interesse è facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre deroghe temporanee alla presente Ordinanza.

DEMANDA

Al personale della polizia municipale e della locale Stazione dei Carabinieri, e agli agenti tecnici e/o sorveglianti dipendenti del Gestore Idrico Alto Calore Servizi SpA con sede in Avellino, il controllo ed il rispetto del presente provvedimento, precisando che per l’accertamento, per la contestazione e/o per la notificazione delle violazioni accertate sia applicato il disposto degli articoli dal 13 al 31 della legge 24/11/1981 n. 689.

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2023,

È  fatto  assoluto  divieto  a  chiunque  di  utilizzare  l’acqua  fornita dal Gestore Idrico ALTO CALORE SERVIZI SpA per usi non strettamente potabili, alimentari e/o igienico sanitari.

 

AVVERTE

Che ogni utilizzo per finalità diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’irrigazione di orti e giardini, il riempimento di piscine e/o di vasche non strettamente legate a fini produttivi, il lavaggio dei veicoli e delle pavimentazioni esterne delle abitazioni, gli usi ludici, ogni altro uso non domestico o strettamente legato alle necessità igienico-sanitarie, sarà punito con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art 7-bis, comma 1-bis, del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., con applicazione del pagamento in misura ridotta di €. 250,00, ai sensi dell’art 16, II° periodo, della legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i., con aggiunta delle eventuali spese di procedimento e di notificazione.

Sono esclusi dagli obblighi della presente Ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché effettuati dai soggetti economici (titolari di aziende artigianali, industriali, zootecniche) regolarmente autorizzati, che impieghino l’acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Per finalità di pubblico interesse è facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre deroghe temporanee alla presente Ordinanza.

DEMANDA

Al personale della polizia municipale e della locale Stazione dei Carabinieri, e agli agenti tecnici e/o sorveglianti dipendenti del Gestore Idrico Alto Calore Servizi SpA con sede in Avellino, il controllo ed il rispetto del presente provvedimento, precisando che per l’accertamento, per la contestazione e/o per la notificazione delle violazioni accertate sia applicato il disposto degli articoli dal 13 al 31 della legge 24/11/1981 n. 689.

DISPONE

L’invio del presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria del Comune affinché:

  • ne curi la pubblicazione all’Albo Pretorio online per sino a tutto il 30/09/2023, e ne dia la massima pubblicità possibile attraverso manifesti da affiggere sulle bacheche pubbliche;
  • ne curi l’invio e/o notifica a mezzo pec a:

-) Prefettura di Avellino (pec: protocollo.prefav@pec.interno.it);

-) Carabinieri, Stazione di Roccabascerana pec: tav30663@pec.carabinieri.it) – mail: stav314190@carabinieri.it

-) Alto Calore Servizi SpA pec: direzione@pec.altocalore.it.

AVVERTE, infine,

CHE E’ RITENUTA INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI;

Che a  norma  dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990,  n.241, si comunica he  avverso  la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro  60  giorni  dalla  notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco

f.to Roberto del Grosso