Agenzia delle entrate, al via la tregua fiscale

Redazione
Agenzia delle entrate, al via la tregua fiscale
Concorso da 4.500 posti nell'agenzia delle entrate, prorogati i termini per la scadenza

Agenzia Entrate, al via la tregua fiscale. Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio.

Con una circolare ‘omnibus’, l’Agenzia Entrate illustra tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle sanatorie e norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica.

La circolare segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio. Si va dalla regolarizzazione delle irregolarità formali al nuovo ravvedimento speciale, dallo stralcio delle mini-cartelle alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Come regolarizzare le irregolarità formali

L’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni.

Il versamento è da eseguire in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Può essere regolarizzate, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Il nuovo ravvedimento speciale

Il “ravvedimento operoso speciale” permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione consente di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Entro il 31 marzo 2023 è effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare di oggi chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.

In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

E’ prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

E’ possibile mediante il versamento integrale della sola imposta sanare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione. Nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

Stralcio dei debiti fino a mille euro e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

La circolare dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La sanatoria riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.