Assegno temporaneo per i figli minori: tutti i requisiti richiesti

Redazione
Assegno temporaneo per i figli minori: tutti i requisiti richiesti

Assegno temporaneo per i figli minori: tutti i requisiti richiesti. Il Governo ha iniziato ad introdurre un assegno unico per i figli dal 2021, in attesa di approvare per il 2022 il lancio dell’assegno unico universale che sostituirà gli ANF, le detrazioni per figli a carico, l’assegno di natalità ed il premio alla nascita.

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, le famiglie italiane beneficiarie degli assegni per il nucleo familiare percepiranno una maggiorazione ANF per ogni figlio. Mentre le famiglie che non hanno mai percepito gli ANF, potranno beneficiare del nuovo assegno temporaneo per i figli minori.

Una misura che però è in favore delle famiglie con un ISEE inferiore a 50 mila euro. L’assegno temporaneo per figli minori 2021 spetta esclusivamente ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Misura importante

Si tratta, quindi, di una misura importante per tutti i lavoratori autonomi, professionisti e nuclei familiari che non percepiscono gli ANF, in quanto a loro sarà destinato l’assegno temporaneo per i figli. 

E’ altresì importante, per i lavoratori dipendenti soprattutto, la misura che aumenta anche gli ANF per i lavoratori dipendenti da luglio a dicembre 2021. Gli importi dell’assegno temporaneo per i figli minori vengono determinati nel seguente modo:

da 30,00 a 167,50 euro al mese ai nuclei con un figlio minore;  60,00 a 335,99 euro al mese ai nuclei con due figli minori; 120,00 a 653,40 euro al mese ai nuclei con tre figli minori; 160,00 a 871,29 euro al mese ai nuclei con quattro figli minori e da 200,00 a 1.089,20 euro al mese ai nuclei con cinque figli minori.

L’assegno temporaneo per i figli minori richiede il possesso di un ISEE Minorenni non superiore a 50 mila euro. L’importo mensile spettante si riduce progressivamente all’aumentare dell’indicatore ISEE da 7.000 a 50.000 euro.

Assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione ANF

Il Governo, con il Decreto Legge n. 79/2021, ha approvato due grandi novità per le famiglie con figli, introducendo: l’assegno temporaneo per figli minori per chi non ha diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF); una maggiorazione degli ANF di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’assegno unico dei figli per il 2021 è quindi, nella sostanza, l’assegno temporaneo per i figli minori per chi non ha diritto agli ANF. Mentre per coloro che hanno già diritto agli ANF, ossia sostanzialmente i lavoratori dipendenti, potranno presentare la consueta domanda ANF a partire dal 1 luglio e percepire due prestazioni.

Gli ANF secondo le tabelle ANF 2021-2022 pubblicate dall’Inps e più la maggiorazione per ogni figlio nelle misure di 37,5 euro o 55 euro. Chiarito questo, concentriamoci sul nuovo assegno temporaneo per i figli minori, soprattutto riguardo i requisiti.

Requisiti assegno temporaneo per i figli

La misura ha due requisiti principali. Il primo è inerente alla cittadinanza, residenza e soggiorno del richiedente ed il secondo è inerente l’intero nucleo familiare e la condizione economica familiare ai fini ISEE.

Incompatibilità con assegni familiari ANF

Analizzando quanto previsto dalla norma, la prima cosa da sottolineare è che l’assegno temporaneo per i figli minori non è assolutamente compatibile con l’assegno per il nucleo familiare (ANF). L’assegno temporaneo per i figli minori spetta solo ai “nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare”.

Ma occorre il possesso dei requisiti, che ora vedremo. Necessario ISEE Minorenni fino a 50 mila euro. Le famiglie oltre tale soglia, restano senza alcun riconoscimento a titolo di assegni per il nucleo familiare o assegno temporaneo per i figli minori.

Domanda all’Inps entro 30 settembre 2021

La domanda va presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 settembre 2021.

Pagamento tramite IBAN o bonifico domiciliato

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

Compatibilità con il reddito di cittadinanza

L’articolo 3 del Decreto stabilisce la compatibilità tra il Reddito di cittadinanza e l’assegno temporaneo per i figli minori: “Il beneficio di cui all’articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.