Cervinara: chiuse le scuole e sospese le attività sportive

L'ordinanza è conseguente dei dati Arpac

Redazione
Cervinara: chiuse le scuole e sospese le attività sportive

Cervinara: chiuse le scuole e sospese le attività sportive. Le scuole restano chiuse a Cervinara sabato 12 e lunedì  14 settembre. Lo comunica la diigenza dell’istituto omnicomprensivo Francesco De Sanctis. La chiusura è dovuta ad un’ordinanza sindacale che vi alleghiamo.

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

RICHIAMATI i principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità, adeguatezza e temporaneità delle misure adottate a tutela della salute pubblica;

PREMESSO CHE

in data 31 agosto 2026 si è sviluppato un incendio di rilevanti dimensioni presso un sito di stoccaggio di rifiuti ubicato nella zona industriale del Comune di Airola (BN);

a seguito dell’evento ARPAC ha attivato un articolato sistema di monitoraggio degli inquinanti atmosferici potenzialmente dispersi, con particolare riferimento a diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili aerodispersi;

nel corso dell’evento il Comune di Cervinara ha adottato, sulla base delle indicazioni progressivamente formulate dalle Autorità competenti e in applicazione del principio di precauzione, misure contingibili e urgenti a tutela della popolazione;

CONSIDERATO CHE

il quadro ambientale aveva mostrato nei giorni successivi una progressiva evoluzione favorevole;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

in data 9 settembre 2026, intorno alle ore 05:00, si è verificata una riattivazione dell’incendio nell’area industriale di Airola;

a seguito di tale riattivazione ARPAC ha disposto nuovi accertamenti ambientali e ha attivato nel territorio comunale di Cervinara un ulteriore punto di monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera, individuato sulla base delle prime osservazioni e della modellistica relativa alla probabilità di diffusione degli inquinanti;

il relativo campionatore è stato installato presso il terrazzo della sede comunale di Cervinara;

DATO ATTO CHE

in data odierna personale/struttura tecnica dell’ARPAC ha anticipato per le vie brevi al Comune di Cervinara l’esito delle analisi relative al predetto campionamento, comunicando una concentrazione complessiva di diossine, furani e PCB diossina-simili aerodispersi pari a circa 0,79 pg/Nm³ I-TEQ;

la formale trasmissione e certificazione del risultato analitico da parte di ARPAC è, allo stato, in corso di acquisizione;

il valore verbalmente comunicato deve pertanto essere considerato, allo stato, quale dato analitico preliminare anticipato dall’organo tecnico competente, suscettibile di formale conferma mediante la documentazione ARPAC;

RILEVATO CHE

ARPAC, nei precedenti comunicati ufficiali relativi al medesimo incendio, ha assunto quale valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica per la sommatoria di diossine, furani e PCB diossina-simili aerodispersi il valore di 0,15 pg/Nm³ I-TEQ;

il dato preliminarmente comunicato di 0,79 pg/Nm³ I-TEQ risulta pertanto significativamente superiore al predetto valore di riferimento;

il valore di 0,15 pg/Nm³ I-TEQ non costituisce un limite normativo di qualità dell’aria, ma rappresenta il valore di riferimento scientifico utilizzato dalla stessa ARPAC nell’ambito del monitoraggio dell’evento;

CONSIDERATO CHE

il dato assume particolare rilievo precauzionale in quanto riferito a un campionamento effettuato direttamente nel centro abitato di Cervinara, presso la sede comunale;

la circostanza determina un quadro conoscitivo nuovo rispetto a quello disponibile nei giorni precedenti e rende necessario procedere con immediatezza alla rivalutazione delle misure di tutela della popolazione;

RITENUTO CHE

in presenza di una comunicazione proveniente dall’organo tecnico pubblico istituzionalmente competente, concernente un dato analitico significativamente superiore al valore di riferimento scientifico utilizzato dalla medesima Agenzia, il principio di precauzione imponga l’adozione immediata di misure temporanee di tutela, senza che risulti ragionevole differirne l’efficacia fino alla materiale acquisizione della certificazione analitica;

che le misure devono essere adottate in via cautelativa e temporanea, nelle more:

  • della formale trasmissione dell’esito analitico ARPAC;
  • dei risultati dei successivi campionamenti;
  • delle valutazioni e indicazioni dell’ASL Avellino;
  • dell’evoluzione dell’evento;

CONSIDERATO

che particolare tutela deve essere assicurata alla popolazione scolastica, ai minori, agli anziani, alle donne in gravidanza, ai soggetti fragili e alle persone affette da patologie respiratorie o cardiovascolari;

che risulta altresì necessario ridurre temporaneamente le attività comportanti permanenza prolungata all’aperto e, in particolare, le attività sportive, che determinano un incremento della ventilazione respiratoria;

ORDINA

con decorrenza immediata e, salvo diversa disposizione conseguente ai successivi esiti ARPAC e alle indicazioni dell’Autorità sanitaria:

  1. CHIUSURA DELLE SCUOLE

La chiusura nelle giornate del 12 e 14 settembre 2026 di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, compresi gli asili nido, i servizi educativi per l’infanzia e le strutture educative assimilabili.

Sono conseguentemente sospese nelle medesime giornate tutte le attività didattiche ed educative in presenza.

  1. MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL’APERTO

È disposta, fino alle ore 24:00 del 14 settembre 2026, salvo proroga o anticipata cessazione conseguente ai nuovi dati ambientali e sanitari, la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici e privati all’aperto che comportino aggregazione o permanenza di persone all’esterno, comprese manifestazioni culturali, musicali, ricreative, religiose, fieristiche, ludiche e di intrattenimento.

  1. ATTIVITÀ SPORTIVE

È disposta, per il medesimo periodo, la sospensione di tutte le attività sportive organizzate all’aperto, agonistiche e non agonistiche, comprese gare, competizioni, tornei e allenamenti.

  1. PARTITE DI CALCIO

È vietato, per il periodo di efficacia della presente ordinanza, lo svolgimento nel territorio comunale di qualsiasi partita di calcio, ufficiale o amichevole, con o senza presenza di pubblico, nonché degli allenamenti organizzati all’aperto.

Il divieto si applica anche agli impianti sportivi comunali.

Gli uffici competenti provvederanno all’immediata comunicazione della presente ordinanza alle società sportive interessate, alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti e alle Autorità di pubblica sicurezza.

  1. ATTIVITÀ E PERMANENZA ALL’APERTO

È disposto alla popolazione, per il periodo di efficacia della presente ordinanza:

  1. a) di limitare la permanenza all’aperto alle attività necessarie;
  2. b) di evitare attività fisica intensa e attività ludico-ricreative prolungate all’aperto;
  3. c) di evitare, per quanto possibile, la permanenza prolungata all’esterno dei soggetti maggiormente vulnerabili, con particolare riferimento a bambini, anziani, donne in gravidanza e persone affette da patologie respiratorie o cardiovascolari.
  4. ABITAZIONI, UFFICI E ALTRI AMBIENTI CHIUSI

È raccomandato di:

  1. a) mantenere, per quanto possibile, chiuse porte, finestre e altre aperture verso l’esterno, in particolare in presenza di fumi, esalazioni o odori di combustione;
  2. b) evitare, ove tecnicamente possibile, l’utilizzo di sistemi di ventilazione che introducano direttamente aria esterna non adeguatamente filtrata;
  3. c) limitare l’aerazione degli ambienti ai periodi nei quali non risultino percepibili fumi o odori di combustione.
  4. ATTIVITÀ LAVORATIVE ALL’APERTO

I datori di lavoro operanti sul territorio comunale, nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, dovranno rivalutare temporaneamente le attività che comportino permanenza prolungata dei lavoratori all’aperto, privilegiando, ove possibile, misure organizzative idonee a ridurre l’esposizione e adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

  1. PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTI

Nelle more delle determinazioni dell’ASL competente, è disposto in via precauzionale:

  1. a) di sospendere la raccolta destinata al consumo e la commercializzazione diretta di frutta, ortaggi e prodotti vegetali provenienti da coltivazioni esposte alla possibile ricaduta degli inquinanti, salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria;
  2. b) di non consumare prodotti ortofrutticoli rimasti esposti all’aperto dopo la riattivazione dell’incendio, fino alle indicazioni dell’ASL;
  3. c) di mantenere adeguatamente protetti gli alimenti destinati al consumo umano o animale.
  4. ALLEVAMENTI, PASCOLI E FORAGGI

Nelle more delle determinazioni dell’Autorità sanitaria:

  1. a) è sospeso il pascolo nelle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta;
  2. b) gli animali devono essere mantenuti, ove possibile, al riparo;
  3. c) devono essere protetti mangimi, foraggi e punti di abbeverata;
  4. d) non devono essere utilizzati foraggi rimasti esposti alla possibile ricaduta degli inquinanti.
  5. ACQUE NON PROTETTE

È sospeso, in via precauzionale, l’utilizzo a fini alimentari di acqua proveniente da pozzi, cisterne o altre fonti non adeguatamente protette ed eventualmente esposte alla ricaduta degli inquinanti, fino alle indicazioni dell’Autorità sanitaria.

  1. MONITORAGGIO E DURATA DELLE MISURE

Le disposizioni della presente ordinanza hanno carattere strettamente precauzionale e temporaneo.

Le stesse saranno immediatamente riesaminate:

  • all’acquisizione della formale certificazione ARPAC del dato preliminarmente comunicato;
  • all’acquisizione degli esiti dei successivi campionamenti;
  • sulla base delle indicazioni dell’ASL Avellino;
  • in presenza di qualsiasi significativa variazione del quadro ambientale.

DISPONE

la trasmissione immediata della presente ordinanza alla Prefettura di Avellino, all’ASL Avellino, all’ARPAC, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione Campania – Protezione Civile, alla Provincia di Avellino, alla Questura di Avellino, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Locale, alle istituzioni scolastiche, alle società sportive interessate, alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti e agli altri soggetti interessati;

la pubblicazione immediata all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e la massima diffusione alla popolazione;

che le precedenti ordinanze relative all’incendio di Airola restino efficaci esclusivamente nelle parti compatibili con il presente provvedimento.

DÀ ATTO

che il dato di 0,79 pg/Nm³ I-TEQ è richiamato nel presente provvedimento quale esito analitico preliminare comunicato per le vie brevi da ARPAC al Comune di Cervinara e in attesa di formale certificazione;

che la presente ordinanza non attribuisce al predetto dato una qualificazione sanitaria autonoma, rimessa alle competenti Autorità sanitarie;

che il valore di 0,15 pg/Nm³ I-TEQ viene richiamato esclusivamente quale valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica e indicato dalla stessa ARPAC nei propri comunicati relativi all’evento, e non quale limite normativo di legge;

che le misure adottate rispondono al principio di precauzione e saranno immediatamente adeguate all’esito delle successive comunicazioni ufficiali.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini di legge.