Cervinara, Ricorso Elezioni: si ricontano le schede delle sezioni 5, 7 e 12

Redazione
Cervinara, Ricorso Elezioni: si ricontano le schede delle sezioni 5, 7 e 12
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Riportiamo il dispositivo di istruttoria del Tar Salerno in merito al ricorso presentato per l’annullamento delle elezioni comunali di Cervinara.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ritenuta la necessità di disporre incombenti istruttori, disponendo in particolare che il Prefetto di Avellino, o suo delegato, provveda, nel contraddittorio con le parti della controversia, a: – acquisire ogni utile elemento informativo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino al fine di conoscere lo stato del procedimento R.G.N.R. n. 6953/2015, richiedendo ed acquisendo in copia, ove ne sussistano le condizioni di legge e previa autorizzazione dell’A.G. competente, gli atti del procedimento ed in particolare copia delle 14 schede oggetto del verbale di sequestro del 3.6.2015; – chiarire, anche sulla scorta delle acquisizioni documentali ed informative di cui al precedente punto e di ogni altro accertamento ritenuto opportuno, se le schede oggetto del suddetto verbale di sequestro siano effettivamente riconducibili al procedimento elettorale oggetto di controversia, presso quale sezione elettorale siano state autenticate ed in quale fase del procedimento elettorale è presumibilmente avvenuta la sottrazione delle stesse dal materiale elettorale; – verificare, con riferimento alla sezione elettorale così individuata e comunque in relazione alle sezioni elettorali nn. 5, 7 e 12, la congruenza tra schede complessivamente autenticate, schede utilizzate per la votazione e schede non utilizzate; – verificare se i voti attribuiti nell’ambito delle predette sezioni abbiano effettivamente condizionato il risultato elettorale relativamente alla posizione dei ricorrenti (di aspiranti, rispettivamente, alla carica di Sindaco e di consigliere comunale) e se l’eventuale rinnovazione del procedimento elettorale con riferimento alle stesse sia astrattamente suscettibile di modificare il medesimo risultato elettorale; dire quant’altro utile ai fini di giustizia.  Ritenuto di disporre che al suddetto incombente istruttorio l’autorità delegata provveda entro sessanta giorni dalla notificazione comunicazione della presente ordinanza; Ritenuto di rinviare, per la trattazione del ricorso, all’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2016.