Terremoto in Provincia, il Tar annulla l’elezione di Buonopane

28 Aprile 2022

Terremoto in Provincia, il Tar annulla l’elezione di Buonopane

Terremoto in Provincia, il Tar annulla l’elezione di Buonopane. Terremoto in Provincia ad Avellino. La terza sezione del Tar di Salerno accoglie il ricorso presentato da Angelo Antonio D’Agostino ed annulla il voto che lo scorso 18 dicembre ha portato all’elezione a presidente del sindaco di Montella Rezieri Buonopane.

Voto sindaci e consiglieri

Il voto dei sindaci e dei consiglieri comunali è stato pertanto annullato, parzialmente, per le fasce dei comuni B e D, vale a dire tra i 3 e i 5 mila abitanti e al di sopra dei 10 mila abitanti.

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Le motivazioni di una sentenza clamorosa fanno già presagire appello dinanzi al Consiglio di Stato: comunque finirà, il caso –  unico nel suo genere in Italia – è destinato a fare scuola.

La premessa è che gli atti amministrativi approvati sino ad oggi restano validi in base al principio della continuità, dopodiché sarà opportuno passare in rassegna il pronunciamento della terza sezione elettorale del Tar Salerno prima di ogni commento.

Per ripercorrere la vicenda bisogna partire dallo scarto finale, sottilissimo, che determinò la vittoria del sindaco di Montella sul primo cittadino di Montefalcione Angelo Antonio D’Agostino: appena mezzo punto percentuale (50.05% contro 49.05%).

A conti fatti, a decidere le sorti della contesa è bastato un solo voto  espresso da un generico consigliere di un comune di medie dimensioni. Oppure, allo stesso modo, due singoli voti di amministratori di piccolissimi paesi hanno potuto indirizzare l’ago della bilancia.
Che il distacco finale di 92 punti ponderati fosse meno di un soffio, lo si capisce meglio osservando il peso che il sistema elettorale assegna alle preferenze provenienti da comuni fino a 3 mila abitanti, pari a 67 punti, o i 129 assegnati ad ogni preferenza di sindaci o consiglieri comunali della fascia successiva, fino a 5 mila.

A tali condizioni date, per D’Agostino e liste a supporto il ricorso è stato un atto dovuto, volto a verificare che il consenso ricevuto fosse aderente effettivamente alle volontà espresse dall’elettorato.

I motivi della contestazione

Nel merito, sono stati due i motivi principali di contestazione sottoposti al vaglio dei giudici dal pool di legali incaricati: De Lorenzo, D’Angiolillo, La Gloria e Ruberto, guidati dall’amministrativista Antonio Brancaccio. A difendere gli interessi della Provincia lo studio Lentini.

Il punto contestato e accolto ha riguardato il voto espresso da due consiglieri comunali raccolto fuori dai confini della provincia di Avellino.

I due elettori – appartenenti ad un comune di fascia D con voto ponderale pari a 204 e ad un comune di fascia B pari a punti 67 – si trovavano in degenza presso strutture ospedaliere ma non per patologie legate al Covid come hanno accertato le ricostruzioni.

Le premesse dei giudici

Secondo i giudici, date le  premesse, è probabile che il seggio mobile speciale attivato per la pandemia non avrebbe dovuto tener conto delle richieste di voto domiciliare. Quelle schede, semplicemente, non andavano raccolte. Per quali candidati abbiano votato i due consiglieri è impossibile, quanto illegittimo, stabilirlo ne andrebbe della violazione della segretezza del voto.

Ecco dunque maturare la decisione, valevole per l’elezione a presidente (a quanto pare non per per il voto di preferenza ai consigliere) di annullare tutto e riconvocare nuove elezioni nelle fasce b e d.

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