Valle Caudina: accusata di lesioni personali gravissime e aggravate,69enne prosciolta in Appello. La Corte di Appello di Napoli II Sezione Penale, all’esito della camera di consiglio, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di M.A. di anni 69 di Moiano. La donna era accusata di lesioni personali stradali gravissime ed aggravate, tenuto conto che la persona investita aveva riportato un politrauma della milza ed un’emorragia diffusa.

Condanna a sei mesi

Il giudizio di primo grado si era concluso con l’affermazione della penale responsabilità della conducente con una condanna alla pena finale di mesi 6 di reclusione, beneficiando della pena sospesa.

Inoltre, gli era inflitta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno; che comunque doveva essere applicata perchè la sospensione condizionale della pena nel giudizio penale non copriva la sanzione amministrativa.

Nel giudizio di appello, il Procuratore Generale di udienza, aveva formulato richiesta di conferma della sentenza alla luce della contestata aggravante che determinava la procedibilità d’ufficio del reato.

La difesa rappresentata dall’Avv. Giovanni Adamo, ha eccepito l’erronea individuazione delle circostanze aggravanti, che avrebbero determinato la procedibilità d’ufficio del reato.

In particolare, il difensore nel corso della sua arringa finale ha richiamato la nuova formulazione della norma in materia di lesioni personali stradali, evidenziando che la ritenuta sussistente aggravante, seppur contestata in fatto, non era rilevante ai fini della condizione di procedibilità del reato, per cui lo stesso era divenuto perseguibile a querela di parte.

Nel contempo, dopo aver fatto rilevare che le circostanze aggravanti, che rendevano il reato procedibile d’ufficio erano state tipizzate dal legislatore, e quella invocata non era stata espressamente indicata nella nuova norma, il difensore ha evidenziato che nel giudizio di primo grado vi era stato il completo disinteresse alla prosecuzione della causa da parte della persona offesa, cristallizzatasi con un totale abbandono della causa.

La Corte partenopea, preso atto della fondatezza della questione giuridica sollevata dal difensore, in considerazione dell’assenza di ulteriori elementi idonei a sostenere la tesi della Procura Generale, ha deciso di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’insegnante.

Con questa decisione si chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che durava da circa 6 anni e mezzo, per cui l’insegnate rimane persona incensurata e potrà recarsi a lavoro con la propria autovettura, senza vedersi sospesa la patente di guida.