Valle Caudina: : il Giudice di Pace di Cervinara conferma la legittimità dell’operato della Polizia Locale

Una sentenza importante per la polizia locale

Redazione
Valle Caudina: : il Giudice di Pace di Cervinara conferma la legittimità dell’operato della Polizia Locale

Valle Caudina: : il Giudice di Pace di Cervinara conferma la legittimità dell’operato della Polizia Locale. Il Giudice di Pace di Cervinara (AV) ha respinto il ricorso proposto da una società proprietaria di un autocarro, confermando la piena legittimità del verbale elevato dal Servizio Associato Polizia Locale della Valle Caudina nei confronti dell’impresa per la circolazione di un mezzo pesante.

Il cui conducente aveva omesso l’inserimento della carta tachigrafica, violazione particolarmente grave perché impedisce la corretta registrazione dei tempi di guida, delle pause e dei periodi di riposo del conducente.

La società sosteneva che il verbale fosse illegittimo perché notificato esclusivamente all’impresa, senza la preventiva identificazione del conducente. Il Giudice ha invece ribadito che, ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada, il proprietario del veicolo risponde in via solidale della violazione anche quando il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento, salvo che dimostri che il veicolo circolava contro la propria volontà.

La decisione costituisce un importante precedente a sostegno dell’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale nel settore del trasporto professionale, confermando la piena legittimità degli accertamenti anche nei casi in cui l’autore materiale della violazione non venga immediatamente individuato.

Nel caso esaminato, l’impresa dovrà corrispondere sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa € 5.000, oltre alle spese di giudizio.

Il Giudice ha inoltre evidenziato che accogliere la tesi della società avrebbe creato un grave vuoto di tutela, consentendo ai conducenti di mezzi pesanti che circolano senza inserire la carta tachigrafica di sottrarsi alle conseguenze delle proprie violazioni.

Ciò comprometterebbe l’efficacia dei controlli sul rispetto dei tempi di guida e di riposo, aumentando i rischi per la sicurezza della circolazione stradale e lasciando prive di sanzione sia il conducente sia l’impresa proprietaria del veicolo.

Qualora il conducente venga successivamente identificato, nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni personali previste dal Codice della Strada, con la sospensione della patente di guida e la decurtazione di 15 punti, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

La sentenza rafforza il principio secondo cui le imprese proprietarie dei veicoli non possono sottrarsi alla responsabilità prevista dall’art. 196 del Codice della Strada quando non collaborano all’identificazione del conducente, consolidando un orientamento di particolare rilievo per tutti gli organi di polizia impegnati nei controlli sull’autotrasporto.

Il Servizio Associato Polizia Locale della Valle Caudina proseguirà con determinazione l’attività di vigilanza sui mezzi pesanti e sul corretto utilizzo del tachigrafo, nella consapevolezza che il rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire incidenti, contrastare comportamenti pericolosi e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.