Le perplessità di Matera sull’adesione alla societàper il servizio idrico integrato

Redazione
Le perplessità di Matera sull’adesione alla societàper il servizio idrico integrato
Matera interroga il ministro sul parco eolico Pietrelcina, Pesco Sannita e Benevento

Le perplessità di Matera sull’adesione alla società per il servizio idrico integrato. Il Senatore Domenico Matera scrive a tutti i sindaci del Sannio in vista della costituzione della società per il sistema idrico integrato.

La lettera

In riferimento all’oggetto, al metodo e alle forme in cui gli enti preposti sono pervenuti alla determinazione di costituire una società pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato nel distretto sannita, fe1me restando le attribuzioni e competenze degli organi a vario titolo coinvolti, mi preme stigmatizzare l’assoluta mancanza di informazione e consultazione delle comunita locali – sia preventivi che in corso d’opera – ovvero degli attori comprimari di un processo complesso che investe una materia e un bene, l’acqua pubblica, che deve svolgersi con tutte le garanzie e tutele e non puo tollerare sottovalutazioni, approssimazione, mancanza di seria programmazione strategica e operativa.

I Comuni e le comunità locali, nell’intera vicenda, sono, invece, stati dal principio relegati a comparse di un film gia scritto, quando invece gli spetta un ruolo di primo piano in una scelta fondamentale per i tenitori.

Ma i nodi sono venuti al pettine e ora che i Comuni ovviamente sono stati chiamati, anzi addirittura diffidati, ad intervenire, le lacune di una regia opaca sono emerse in modo fragoroso.

Forte perplessità

In questi giorni, infatti, e stata recapitata ai Cornuni una nota di codesto Arnbito distrettuale, con allegati uno schema di delibera e di Statuto della costituenda societa, che destano forti perplessità, dif:ficilmente superabili anche con un atto di credo.

La costituzione di nuove societa pubbliche o l’acquisto di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amrninistrazioni sono disciplinate, in via generale, dal Decreto Legislativo n. 175/2016, ii Testo Unico in materia di societa a partecipazione pubblica; in particolare l’art. 5 del Testo Unico detta una serie di obblighi, oneri e adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni per poter validamente e legittimamente deliberare in materia.

Di questo e di altro non v’e traccia nello schema di delibera e nel procedimento sotteso che, pertanto, si presentano palesemente viziati esponendo i Consigli comunali al rischio concreto di adottare un atto illegittimo, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Finora che si e fatto? e ora che il cerino brucia lo si getta nelle mani dei Comuni? Perche, come fatto da altri distretti, non e stato prima stabilito e osservato un cronoprogramma sostenibile che prevedesse una congrua e tempestiva informazione e consultazione dei Comuni mettendo i rispettivi consigli comunali in condizioni di agire in sicurezza? Perche ancora prima, come peraltro richiesto dalla legge, non sono state avviate e svolte forme di consultazione pubblica?

Pochi eletti prendono la decisione

Perche la decisione e stata presa tra pochi “eletti” senza una minima informazione e senza trasparenza? Perche nello schema di Statuto si prevedono 5 e non 3 componenti per ii Consiglio di Amministrazione? Perche al socio privato da Statuto sono riservati 2 componenti e in piu pure la nomina dell’Amministratore delegato? Perche da Statuto ii Comune di Benevento deve designare ii Presidente del Consiglio di Amministrazione?

Come si vede le domande e gli interrogativi che meritano risposta sono ancora tanti. Finora si e lasciato passare ii tempo? In modo infruttuoso? Pare evidente. La fretta  puo fare danni ancor piu gravi.

Pertanto, vero e che la gestione del servizio idrico integrato, salvo le deroghe previste dalla

legge, deve avvenire obbligatoriamente per ambiti territoriali ottimali e affidato nelle forme previste dalla legislazione comunitaria e italiana, ma e altrettanto vero che le scelte in materia devono venire

dal basso e compiersi nel rispetto delle garanzie partecipative che la medesima legislazione impone a tutela dei rilevanti beni e interessi in gioco.

A tal proposito mi sento in dovere di segnalarVi che, proprio per consentire a tutti i Comuni una maggiore partecipazione alle scelte decisionali da assumere con ii massimo della ponderazione, quale Senatore della Repubblica ho presentato un emendamento al decreto cosiddetto milleproroghe, all’esame del Senato, per allungare i termini previsti per gli adempimenti dall’art. 14, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge n. 142/2022 e per consentire, ove lo ritengano utile per la collettivita, ai Comuni fmo a 5.000 abitanti, che

gestiscono ii servizio direttamente, di continuare a farlo.

Pertanto, e necessario ed opportuno che ii tempo perso sia recuperato sanando quanto finora e mancato tenendo conto anche delle disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico integrato e sulle gestioni in economia introdotte dal recente d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica approvato dal Govemo in attuazione del PNRR ed entrato in vigore il 31.12.2022.

Per concludere Vi invito a non adottare delibere illegittime in violazione della disciplina di settore e dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e carenti di motivazione atteso che ad esempio non danno conto della compatibilita della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita dell’azione amministrativa; inoltre lo schema di atto deliberativo non risulta essere stato sottoposto a forme di consultazione pubblica.

Inoltre la delibera eventualmente da adottare necessita del preventivo ed obbligatorio parere dell’organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera b),3 del D. Lgs. 267/2000

Nel caso invece vogliate adottare la delibera- e per quei comuni che lo hanno gia fatto – Vi invito ad inviare I’atto deliberativo di costituzione della societa o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorita garante della concorrenza e del mercato, che puo esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.