Paolisi “zona rossa”: ecco gli obblighi a cui sono tenuti i cittadini

Il Caudino
Paolisi “zona rossa”: ecco gli obblighi a cui sono tenuti i cittadini
Paolisi: ordine e sicurezza pubblica in Prefettura

Ora che Paolisi è “zona rossa”, vediamo quali sono gli obblighi previsti dal decreto varato dal presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca. Ricordiamo che il varo è avvenuto nella tarda serata di ieri in seguito all’aumento dei contagi.

Ad oggi, i positivi al Coronavirus nel comune caudino sono 19. Se ne contano altri in cinque comuni (Arienzo, Airola, Bucciano, Cervinara, Montesarchio e Rotondi) che fanno sempre capo al focolaio dell’Avicola Mauro.

Innanzitutto, tutti coloro che sono presenti sul territorio comunale hanno il “divieto di allontanamento” e allo stesso tempo è imposto il “divieto di accesso” al paese. Tutti gli uffici pubblici devono sospendere le attività “fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.

Entrare e uscire da Paolisi. “E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale”.

Ancora, a Paolisi viene disposta “la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente”.

Infine, l’Asl di Benevento “assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni”.

E’ importante ricordare che “Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia”.